LAVORO

Smart working, il governo accelera: sarà vera rivoluzione?

Il Cdm approva la delega sul “lavoro agile”: stesso trattamento economico per chi opera da remoto o in azienda. Copertura assicurativa obbligatoria garantita dall’Inail. Poletti: “Più facile conciliare tempi di vita e di lavoro”. Sacconi: “Ora puntare sulla formazione”

Pubblicato il 29 Gen 2016

Federica Meta

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Arriva il “lavoro agile”, tra casa e la sede aziendale. La delega varata dal Consiglio dei ministri di ieri prevede “il lavoro agile come una modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato”.

“Non stiamo cambiando o inventando un’altra tipologia contrattuale ma una nuova modalità di esecuzione” , ha spiegato il ministro del lavoro, Giuliano Poletti. La novità consiste nella possibilità di eseguire le prestazioni lavorative “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno – ha puntualizzato il ministro – entro i soli limiti e la durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” stabiliti dalla legge con la “possibilità di usare gli strumenti tecnologici per l’attività lavorativa e l’assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro esterno”.

Con l’Inail, ha aggiunto Poletti, è stata costruita “una copertura assicurativa” per garantire il lavoratore anche quando non opera nei locali dell’azienda.

I contratti collettivi, ha concluso, potranno introdurre “ulteriori previsioni per chi intende usare la modalità di lavoro agile”. La parte della delega sul lavoro agile punta a agevolare “la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.

Nel dettaglio la delega stabilisce che:

  • il lavoratore che presta l’attività di lavoro subordinato in modalità agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato ai lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all’interno dell’azienda;
  • gli incentivi di carattere fiscale e contributivo eventualmente riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro subordinato, siano applicati anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile;
  • il datore di lavoro garantisce al lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza.

“Il disegno di legge del governo ha il pregio di prestare attenzione a quel ‘lavoro agile’ che le nuove tecnologie inducono giorno dopo giorno”, commenta Maurizio Sacconi, presidente della commissione Lavoro del Senato, nella sua rubrica quotidiana pubblicata sul blog dell‘Associazione amici di Marco Biagi.

“L’esame parlamentare potrà consentire di approfondire tutti i profili del cambiamento, dall’orario di lavoro alla smaterializzazione del luogo fisico alla retribuzione a risultato – prosegue Sacconi – Ma anche il modo con cui agevolare trasformazioni veloci e imprevedibili, che risulta difficile fissare e tipizzare. Solo i contratti individuali o gli specifici termini della committenza nel quadro di adeguate garanzie per il lavoratore appaiono idonei ad adattare le regole del lavoro per prestatori d’opera tanto subordinati quanto autonomi”.

Per l’ex ministro, “l’importante è che questi contratti o si collochino nel quadro di accordi aziendali o siano assistiti dalla certificazione o riguardino alte professionalità. L’agilità insomma non è solo lavoro a distanza con le opportunità di conciliazioni che ne conseguono. L’agilità è immanente in ogni lavoro nel momento in cui le tecnologie digitali cambiano gli assetti della produzione di beni come di servizi”.

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