LA SENTENZA

“Insultare su Facebook è diffamazione aggravata”

Storica sentenza della Cassazione equipara le offese sul social network alla diffamazione a mezzo stampa: “La diffusione di un messaggio su una bacheca ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”

Pubblicato il 01 Mar 2016

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A chi diffama qualcuno su Facebook va riconosciuta la stessa aggravante prevista per le diffamazioni a mezzo stampa. Ossia quella prevista dal 3° comma dell’articolo 595 del Codice penale (“Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico [c.c. 2699], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516“). L’importante decisione, destinata a fare da precedente di rilievo nella giurisprudenza italiana, arriva dalla V sezione penale della Cassazione.

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso di un uomo che era finito sotto accusa per aver offeso la reputazione del presidente nazionale della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca, all’epoca dei fatti commissario straordinario della Cri, e che era stato condannato dal gup di Palermo con rito abbreviato. L’imputato, secondo l’accusa, aveva pubblicato sul suo profilo Facebook frasi ritenute diffamatorie nei confronti di Rocca.
La Cassazione spiega nella sentenza, depositata oggi, che “anche la diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l’uso di una bacheca Facebook integra un’ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell’articolo 595 , comma terzo, del Codice penale, poiché la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo per questo di una bacheca Facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone”.

Sia perché, spiega la Corte, “bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone (senza le quali la bacheca Facebook non avrebbe senso)” sia perché l’utilizzo del social network “integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che proprio per il mezzo utilizzato assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione“.

Per tali motivi, si legge nelle conclusioni della sentenza, “postare un commento sulla bacheca Facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso per l’idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone“.

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