TELEVISIONE

Canone Rai in bolletta, da giovedì via alle richieste di rimborso

I moduli potranno essere presentati all’Agenzia delle entrate, online o via posta, a partire dal 15 settembre

Pubblicato il 12 Set 2016

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I moduli per ottenere il rimborso del canone Rai potranno essere presentati all’Agenzia delle entrate a partire dal 15 settembre. Se il canone è stato pagato ma non è dovuto, il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica potrà chiederne il rimborso online o spedendo la richiesta per posta, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016.

“Questo modello – spiega l’Agenzia delle entrate – deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica“. L’istanza può essere presentata online dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, utilizzando l’applicazione web che da giovedì sarà sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate. Per posta, la richiesta può essere presentata tramite raccomandata all’ufficio di Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali: il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva. Oppure il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva.

Tra i motivi indicati dall’Agenzia delle Entrate per il rimborso anche il fatto che il richiedente abbia pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità, ad esempio mediante addebito sulla pensione; il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative a un’utenza elettrica intestata a un altro componente della stessa famiglia anagrafica; il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica.

E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello. I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

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