Foodora & co, quali tutele per i lavoratori 2.0?

Chi opera per le piattaforme digitali necessita di tutele che devono iscriversi nella logica del lavoro autonomo coordinata con il committente: bene i premi di produzione, ma vanno escluse garanzie che prescindono dalla prestazione e obblighi di disponibilità oraria. L’analisi di Maurizio Sacconi

Pubblicato il 14 Nov 2016

pagamenti-161013140013

La definizione delle relazioni di lavoro con le piattaforme digitali, che non sempre possono dimostrare di essere meri abilitatori di transazioni tra lavoratore e utente, si fa sempre più ragione della stabilità di queste esperienze. La prestazione lavorativa corrispondente ai servizi “poveri” resi direttamente da queste piattaforme può essere variamente qualificata sulla base degli elementi oggettivi che la caratterizzano.

Appare opportuno tuttavia che questi nuovi modelli organizzativi mantengano i caratteri di straordinaria flessibilità consentiti dalle tecnologie, i vantaggi per gli utenti in termini di tempestivita’ e qualità del servizio, l’interesse di una platea mutevole di lavoratori occasionali alla possibilità di rifiutare la prestazione perché hanno un’altra occupazione prevalente o sono dediti a realizzare un percorso di studio.

Anche dal punto di vista della coesione sociale non sembra conveniente incoraggiare il formarsi di una comunità di lavoratori fidelizzati alla piattaforma al punto da cercare attraverso di essa il reddito necessario per una vita dignitosa. Ci sembra insomma che il rapporto di lavoro potrebbe, più utilmente per tutti, iscriversi nella logica della autonomia ancorché coordinata con il committente. Il che porta, nella struttura della retribuzione, a consentire componenti premiali ma ad escludere garanzie che prescindono dalla prestazione e obblighi di disponibilità oraria del collaboratore.

Ne consegue piuttosto un problema sostanziale di adeguatezza della remunerazione rispetto al risultato anche in considerazione di alcune recenti controversie. La soluzione non può tuttavia essere individuata in un livello minimo obbligatorio definito dalla legge direttamente o attraverso il riferimento ai contratti collettivi del lavoro subordinato ritenuto più prossimo alla prestazione autonoma. Si determinerebbe infatti una contraddizione con quei principi comunitari di libera concorrenza che hanno imposto la fine delle tariffe professionali definite dagli ordini professionali.

Nei giorni scorsi il governo ha espresso il suo parere contrario persino agli emendamenti che volevano almeno reintrodurre tariffe minime di riferimento a cura degli stessi ordini con lo scopo di informare gli utenti sulla adeguatezza dei costi relativi alla qualità essenziale delle prestazioni. Nulla tuttavia impedisce ai collaboratori o ai professionisti di far valere le proprie ragioni in modo collettivo. L’esperienza italiana ci consegna, rispetto agli altri Paesi della stessa Unione, una particolare attitudine alla organizzazione di forme di rappresentanza, anche di lavoratori autonomi, delegate a negoziare con la controparte in nome dell’interesse collettivo ad ottenere non salari uguali ma parametri di adeguato compenso della singola prestazione indipendente in funzione di redditi proporzionati ai risultati.

Valuta la qualità di questo articolo

La tua opinione è importante per noi!

Articoli correlati