LA SENTENZA

Licenziato per un selfie con la pistola: il giudice lo reintegra

Il tribunale di Bergamo accoglie il ricorso di un uomo allontanato dall’azienda per cui lavorava dopo aver postato su Facebook una sua foto con l’arma in mano: “Condotta opinabile, ma senza ripercussioni rilevanti sulla prestazione lavorativa”

Pubblicato il 27 Gen 2017

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Con la sentenza n. 684 del 2016 il Tribunale di Bergamo ha accolto il ricorso del dipendente contro il licenziamento deciso dal datore di lavoro, a seguito della pubblicazione sul social network “Facebook” di una foto raffigurante il dipendente con in mano una pistola.

La Corte di merito affronta, nella vicenda che vede coinvolto un lavoratore dipendente, la connessione tra un uso di un social network e le ripercussioni che tale utilizzo può avere nella vita lavorativa.

Il giudice, pur sottolineando l’erroneo e improprio utilizzo del social network, rileva però che la condotta assunta dal lavoratore non possa considerarsi così grave da poter incidere in maniera negativa sul rapporto fiduciario datore di lavoro/lavoratore. Difatti, a giudizio del Tribunale di Bergamo, una tale condotta, seppur opinabile, non ha avuto ripercussioni rilevanti sulla prestazione lavorativa.

L’azienda, di contro, aveva sostenuto la propria posizione ribadendo che, dopo l’omicidio di una dipendente negli spogliatoi dell’azienda, voleva evitare tensioni tra i dipendenti e limitare il rischio che un ennesimo episodio potesse ricrearsi.

La sentenza del Tribunale di Bergamo affianca, pertanto, altre pronunce giurisprudenziali che hanno collegato il legittimo licenziamento con l’utilizzo dei social network. Infatti, sulla base di quanto affermato anche dalla Corte di Cassazione, pubblicare una foto, un’immagine o un post su un social network equivale a rendere pubbliche, in maniera volontaria, le proprie informazioni personali e a rendere libero l’accesso a tali informazioni a coloro verso i quali le stesse sono rivolte. Però, è fondamentale, secondo la Corte, valutare nel concreto la condotta assunta, nel caso di specie, da un dipendente e le ripercussioni che la stessa possa avere nei confronti degli altri dipendenti e/o della prestazione lavorativa.

E’ sulla base di queste valutazione, infatti, che il Tribunale di Bergamo ha considerato eccessiva la scelta dell’azienda di licenziare il proprio dipendente, in quanto avrebbe potuto, legittimamente, ricorrere alla sanzione disciplinare.

Pertanto, nel valutare l’incidenza dell’uso dei social network sul licenziamento, è stato osservato dalle varie pronunce giurisprudenziali succedutesi che l’extrema ratio del licenziamento sia dovuta a un’effettiva ripercussione negativa della condotta del dipendente sul rapporto fiduciario con il datore di lavoro e/o sulla prestazione lavorativa svolta.

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