LA RISPOSTA A CONFINDUSTRIA

Crowdsourcing, Ministero del Lavoro: “Non serve autorizzazione”

In risposta all’interpello del 27 marzo presentato da Confindustria il dicastero chiarisce che non è necessario il ricorso alla Legge Biagi

Pubblicato il 28 Mar 2013

Dario Banfi

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Il crowdsourcing è certamente una forma di recruiting, basata su Internet, in forza del quale un’impresa affida la progettazione o la realizzazione di un determinato bene immateriale a un insieme indefinito di persone, tra cui volontari, esperti del settore, freelance interessati a offrire i propri servizi sul mercato globale.

Ma chi fa crowdsourcing deve essere considerato alla stregue di un’agenzia? Deve cioè essere equiparato a quelle imprese che, come previsto dalla Legge Biagi, possono svolgere attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale? Gli adempimenti normativi per gli operatori e le imprese che creano gare e sfruttano questo modello di business si moltiplicherebbero a dismisura e, in definitiva, servirebbe un’autorizzazione. Il Ministero, organismo dell’amministrazione pubblica che rilascia appunto le autorizzazioni alle Agenzie per il Lavoro, ha però espresso parere sostanzialmente contrario.

Con la risposta all’Interpello n. 12 del 27 marzo 2013 presentato da Confindustria sulla necessità o meno per le imprese che esercitano attività di crowdsourcing di avere autorizzazione per intermediazione di manodopera, ha ribadito che non serve un’autorizzazione preventiva ministeriale simile a quella rilasciata alle Agenzie per il lavoro sulla base degli articoli 4 o 6 del D.Lgs 276/03 (Legge Biagi), salvo nell’ipotesi in cui questa attività porti alla conclusione di contratti d’opera professionale (Ex. Art. 2222 del Codice Civile) e, anche in questa circostanza, soltanto se dalla stipulazione di questi contratti derivi «un’attività prolungata in favore del committente tale da configurare la costituzione di posizioni lavorative in seno alla sua organizzazione».

Gran parte degli operatori che pubblicano gare su Internet sono perciò salvi proprio perché non sono finalizzate alla conclusione di contratti di lavoro, ma alla mera stipulazione di contratti di natura commerciale, compravendita o appalto. Per questo non appare necessaria l’autorizzazione preventiva, né tantomeno quella prevista dalla Legge Biagi con riferimento all’attività di intermediazione svolta dai gestori di siti internet. Se il processo di crowdsourcing dovesse invece portare alla stipula di contratti d’opera professionale diventerebbe necessario, al contrario, per chi fa ricorso a questi strumenti di recruiting, richiedere l’autorizzazione ministeriale. Sfugge del tutto al problema risolto dal Ministero il caso in cui un’azienda straniera, operando sul “mercato virtuale italiano”, utilizzasse il crowdsourcing per fare selezione di risorse italiane per imprese italiane usando il Web, spazio dove i confini non sono territoriali.

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