DL SVILUPPO

Cinema, tax credit per le sale digitali, plaudono gli esercenti

Anec, Fice e Acec sulla norma contenuta nel dl Sviluppo: “La cedibilità del credito di imposta facilita l’innovazione nelle piccole imprese”

Pubblicato il 25 Giu 2012

Federica Meta

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Le associazioni dell’esercizio cinematografico plaudono alla norma contenuta nel dl Sviluppo che prevede la cedibilità del credito di imposta per la digitalizzazione delle sale. “Con questo provvedimento – affermano congiuntamente Anec, Fice e Acec in una nota – finalmente anche le piccole imprese avranno la possibilità di avvalersi del tax credit digitale, la misura di sostegno a favore della digitalizzazione delle sale. Fino ad ora, infatti, la ridotta dimensione economica di queste realtà non consentiva la compensazione del credito di imposta. Adesso, invece, questo credito può essere ceduto ad altri soggetti”.

“Considerando che le case di distribuzione hanno comunicato che la fornitura di film in pellicola verra’ sospesa nel 2014 – proseguono le associazioni – il rischio, senza questa norma, era la scomparsa di numerose sale cinematografiche che non avrebbero avuto la possibilità di affrontare l’investimento per l’impianto digitale. “In questo modo, invece -concludono le associazioni- si favorisce la digitalizzazione dell’intero parco sale italiano che porterà benefici non soltanto di ordine economico per l’intero settore, ma anche di ordine culturale e sociale, considerando il ruolo svolto dai cinema, in termini di offerta e di luogo di incontro”.

Il dl Sviluppo stabilisce che il credito d’imposta per la digitalizzazione “ è cedibile dal beneficiario, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell’effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi, ovvero alla società fornitrice dell’impianto di digitalizzazione”.

I concessioni potranno utilizzare il tax credit ceduto solo in compensazione con i propri debiti d’imposta o contributivi. “Anche a seguito della cessione – precisa il provvedimento – restano impregiudicati i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’accertamento e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario che ha ceduto il credito d’imposta di cui al periodo precedente”.

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