DATA PROTECTION

Privacy, il Garante vs 10 Comuni: “No a dati sanitari online”

L’Authority è intervenuta nei confronti di 10 amministrazioni locali che hanno pubblicato informazioni relative patologie di alcuni cittadini. Il presidente Soro: “Sì a trasparenza PA, no a lesione dignità delle persone”

Pubblicato il 12 Mar 2013

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Sì alla trasparenza online nella pubblica amministrazione, ma rispettando la riservatezza e la dignità delle persone.

Sui siti dei Comuni non possono essere pubblicati atti e documenti contenenti dati sullo stato di salute dei cittadini: lo ha stabilito il Garante per la privacy facendo oscurare dai siti web di dieci Comuni italiani, di piccola e media grandezza, i dati personali contenuti in alcune ordinanze con le quali i sindaci disponevano il trattamento sanitario obbligatorio (tso) per determinati cittadini. Nuovi provvedimenti sono in arrivo per altri Comuni.

Nelle ordinanze relative ai tso erano infatti indicati “in chiaro” non solo i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita) e la residenza, ma anche la patologia della quale soffriva la persona (per esempio “infermo mentale”), o altri dettagli quali l’indicazione di “persona affetta da manifestazioni di ripetuti tentativi di suicidio”.

Il trattamento dei dati effettuato dai Comuni è risultato dunque illecito: come ha ricordato l’Autorità, le disposizioni del Codice della privacy, richiamate anche dalle Linee guida sulla trasparenza on line della Pa emanate dallo stesso Garante nel 2011, vietano espressamente la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone.

Oltre a essere visibili e liberamente consultabili sui siti istituzionali dei Comuni, attraverso link che rimandavano all’archivio degli atti dell’ente, le ordinanze erano nella maggioranza dei casi facilmente reperibili anche sui più usati motori di ricerca come Google: bastava digitare il nome e cognome delle persone.

Nel disporre il divieto di ulteriore diffusione dei dati, l’Autorità per la privacy ha prescritto alle amministrazioni comunali non solo di oscurare i dati personali, presenti nei provvedimenti, da qualsiasi area del sito, ma anche di attivarsi presso i responsabili dei principali motori di ricerca per fare in modo che vengano rimosse le copie web delle ordinanze e di tutti gli altri atti sul ricovero per tso dagli indici e dalla cache.

I Comuni, inoltre, per il futuro dovranno far sì che la pubblicazione di atti e documenti in Internet avvenga nel rispetto della normativa privacy e delle Linee guida in materia di trasparenza on line della Pa.

“La sacrosanta esigenza di trasparenza della Pubblica amministrazione – ha commentato Antonello Soro, presidente dell’Autorità – non può trasformarsi in una grave lesione per la dignità dei cittadini interessati. Prima di mettere on line sui propri siti dati delicatissimi come quelli sulla salute, le Pa, a partire da quelle più vicine ai cittadini, come i Comuni, devono riflettere e domandarsi se stanno rispettando le norme poste a tutela della privacy. E devono evitare sempre di recare ingiustificato pregiudizio ai cittadini che amministrano. Oltretutto, errori gravi e scarsa attenzione alle norme comportano come conseguenza che il Garante debba poi applicare pesanti sanzioni” .

L’Autorità procederà, infatti, ad avviare nei confronti dei Comuni interessati le previste procedure sanzionatorie per trattamento illecito di dati personali.

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