RETRANSMISSION FEE

Mediaset-Sky, Agcom: “Per gli accordi commerciali c’è il libero mercato”

L’Autorità interviene dopo la richiesta di un riconoscimento economico per la trasmissione delle reti generaliste sulla piattaforma digitale avanzata dal Biscione alla Tv di Murdoch: “La delibera 128/15/Cons riguarda solo il servizio pubblico”

Pubblicato il 29 Lug 2015

DE.A.

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L’Agcom interviene sulla vicenda delle “retransmission fee” rivendicate da Mediaset nei confronti di Sky per la trasmissione dei canali generalisti sulla piattaforma digitale. L’Autority guidata da Angelo Marcello Cardani, in un comunicato, fa chiarezza sulla delibera n.128/15/Cons, invocata dal Biscione, per rivendicare il riconoscimento economico: il provvedimento è valido solo per il servizio pubblico, i rapporti tra le emittenti private sono rimandate alla contrattazione nel libero mercato.

“Con delibera n. 128/15/Cons – si legge nella nota – il Consiglio dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha concluso un procedimento avviato nei confronti della Rai ex art. 48 del Testo Unico in relazione all’applicazione dell’art. 22 del vigente Contratto di servizio, vicenda scaturente da un pregresso contenzioso con Sky. Il Consiglio dell’Autorità ha conclusivamente valutato l’ottemperanza prestata dalla concessionaria pubblica a quel provvedimento, alla luce dei criteri proposti da Rai per la valorizzazione dell’offerta per la ritrasmissione dei propri canali da parte di altre piattaforme commerciali che ne facciano richiesta e, segnatamente, di Sky”.

La delibera n. 128/15/Cons in particolare, chiariva da un lato la facoltà per Rai di richiedere un equo corrispettivo per la cessione dei propri programmi; dall’altro, la necessità per la stessa Rai di rinunciare a frapporre diritti di soggetti terzi a sostegno dell’oscuramento di taluni eventi, nonché, per Sky, il diritto di negoziare sulla base di un’offerta triennale, equa e non discriminatoria.

Il tema – ancorché suscettibile di ulteriori negoziazioni tra Rai e altre piattaforme commerciali interessate ai sensi dell’art. 22, comma 4, del contratto di servizio – costituisce questione di primario interesse generale, in quanto connesso alla corretta applicazione dei principi sanciti a presidio del servizio pubblico radiotelevisivo, al diritto dei cittadini a disporre dei contenuti di servizio pubblico su ogni piattaforma e bouquet esistente, ed al dovere della società che esercita il servizio pubblico di conformarsi ai precetti dettati al riguardo dall’ordinamento.

Naturalmente la decisione dell’Agcom – precisa la nota – guarda unicamente a questa cornice ordinamentale e determina i suoi effetti unicamente sul servizio pubblico radiotelevisivo. Eventuali pretese di retransmission fee da parte di emittenti televisive commerciali nulla avrebbero a che fare con i contenuti e le finalità dell’odierna decisione e della delibera 128/15/Cons.

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