LA SENTENZA

Banda larga, Fastweb e Telecom non la spuntano contro Agcom

Il Consiglio di Stato boccia il ricorso di Fastweb sul listino bitstream e wholesale 2010-2012. No anche a Telecom, che lamentava il calcolo dei costi di manutenzione

Pubblicato il 17 Dic 2015

Mila Fiordalisi

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Fastweb e Telecom Italia condannate entrambe. Il Consiglio di Stato ha messo la parola fine alla saga dei ricorsi e contro-ricorsi – presentati dalle due aziende e, a catena, anche da parte di Vodafone e Wind – legata all’adozione del sistema del retail minus per determinare il prezzo dei servizi di accesso a banda larga alla rete di Telecom Italia nel triennio 2010-2012 sulla base della delibera n. 578/10/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. “Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale per ottemperanza, anche per motivi integrativi, come proposto da Fastweb s.p.a. (nei confronti di Agcom, ndr), nonché sul ricorso incidentale per ottemperanza, come proposto da Telecom Italia s.p.a., li respinge entrambi”, si legge sulla sentenza pubblicata oggi dal Consiglio di Stato, in cui le due società vengono entrambe condannate al pagamento delle spese legali.

Il Consiglio di Stato aveva già chiesto a suo tempo all’Agcom di “rivalutare” la scelta fatta affinché fosse sgombrato il campo dai dubbi legati alla reale efficacia del modello reatil minus rispetto all’orientamento al costo in vista delle finalità della stessa Authority ossia, in particolare, relativamente alla spinta all’infrastrutturazione degli Olo a beneficio dei prezzi finali ai consumatori e della qualità del servizio. Con la delibera n. 86/15/CONS l’Autorità, dopo aver svolto una consultazione pubblica a riguardo e acquisito ulteriori elementi istruttori, ha confermato la scelta regolatoria del 2010 mantenendo il sistema del retail minus. Ed è contro questa delibera che si è scagliata Fastweb presentando una lista di 18 motivazioni “avverse” chiedendo al Tar del Lazio di annullarla. Da parte sua si è costituita anche Telecom Italia, contro il ricorso presentato da Fatsweb. Wind Telecomunicazioni si è anch’essa costituita in particolare per resistere al ricorso incidentale di Telecom Italia e Vodafone Omnitel BV, con memoria di stile.

Ma il ricorso di Fastweb è stato ritenuto infondato e dunque respinto. Ed è stato respinto anche il ricorso presentato da Telecom Italia, secondo cui la delibera Agcom avrebbe equiparato, a suo dire illegittimamente, il tasso di intervento al tasso di guasto. Quattro le “ragioni” avanzate da Telecom, tutte esaminate e rigettate dai giudici amministrativi. Di qui la decisione di condannare sia Fastweb sia Telecom al pagamento delle spese legali.

LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO

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