LA SENTENZA

Privacy, stop al telemarketing verso numeri “pescati” online

Viola la disciplina sulla protezione dai personali la telefonata promozionale a utenti reperiti su Internet: “Manca il consenso informato”

Pubblicato il 17 Feb 2017

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Non si possono contattare per iniziative di telemarketing i titolari di utenze telefoniche “pescate” online senza aver preventivamente ottenuto il consenso informato degli interessati. A stabilirlo è il Garante della privacy, entrando nel merito del caso di una società, attiva nell’offerta di servizi in Internet, dalla costruzione e gestione di siti web al posizionamento nei motori di ricerca fino alla vendita di spazi pubblicitari e ad attività di social media marketing. Per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti la società contattava telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di liberi professionisti e imprese individuali presenti nell’area “contatti” dei siti.

Dalle indagini, svolte in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della Guardia di finanza, è emerso che il comportamento della società non era in linea con la disciplina di protezione dei dati personali, perché le chiamate venivano effettuate senza aver prima acquisito il consenso informato dei destinatari e in violazione del principio di finalità. La circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in Internet siano liberamente conoscibili da chiunque, spiega l’authority in una nota, non significa che possano essere legittimamente usati per finalità, come il marketing, diverse da quelle per cui sono stati pubblicati online.

Il Garante, inoltre, ha vietato alla società l’uso dei dati per finalità promozionali, in particolare tramite l’invio automatizzato di e-mail, di quanti richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul sito. Nel modello, che ora la società dovrà modificare, il potenziale cliente poteva selezionare solo un’unica casella sia per finalità contrattuali sia per il trattamento di dati per fini pubblicitari, ricerche di mercato e sondaggi via mail. Pur prendendo atto della dichiarazione della società di non aver svolto attività promozionali, il Garante ha ritenuto illecita la raccolta effettuata mediante il form.

“Tra i clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico consenso per l’invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone giuridiche – conclue l’authority – che in base all’articolo 130 del Codice, continuano a essere tutelate riguardo alle comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail, telefonate, sms). L’Autorità si è riservata di valutare l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice per le violazioni rilevate”.

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