Privacy, stretta del Garante sui sistemi di videosorveglianza

L’Authority stabilisce che l’installazione di telecamere deve avvenire nel pieno rispetto della libertà delle persone. Obbligo di segnalare la presenza di cam tra le nuove regole

Pubblicato il 27 Apr 2010

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Sistemi integrati di videosorveglianza solo nel rispetto di
specifiche garanzie per la libertà delle persone. Appositi
cartelli per segnalare la presenza di telecamere collegate con le
sale operative delle forze di polizia. Obbligo di sottoporre alla
verifica del Garante privacy, prima della loro attivazione, i
sistemi che presentino rischi per i diritti e le libertà
fondamentali delle persone, come i sistemi tecnologicamente
avanzati o “intelligenti”. Conservazione a tempo delle immagini
registrate. Rigorose misure di sicurezza a protezione delle
immagini e contro accessi non autorizzati. Sono queste, in sintesi,
le nuove regole varate dall’Autorità Garante per la protezione
dei dati personali a cui si dovranno adeguare soggetti pubblici per
un periodo fissato da un minimo di sei mesi ad un massimo di un
anno.

“ Il provvedimento generale, che sostituisce quello del 2004 e
introduce importanti novità, si è reso necessario non solo alla
luce dell’aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per
diverse finalità (prevenzione accertamento e repressione dei
reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata,
controllo stradale) – precisa il Gatante – ma anche in
considerazione dei numerosi interventi legislativi adottati in
materia: tra questi, quelli più recenti che hanno attribuito ai
sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di incolumità
pubblica e di sicurezza urbana, così come le norme, anche
regionali, che hanno incentivato l’uso di telecamere.

Nello specifico le norme prevedono che i cittadini che transitano
nelle aree sorvegliate devono essere informati con cartelli della
presenza delle telecamere, i cartelli devono essere resi visibili
anche quando il sistema di videosorveglianza è attivo in orario
notturno. Nel caso in cui i sistemi di videosorveglianza installati
da soggetti pubblici e privati (esercizi commerciali, banche,
aziende etc.) siano collegati alle forze di polizia è necessario
apporre uno specifico cartello, sulla base del modello elaborato
dal Garante. Le telecamere istallate a fini di tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate, ma il
Garante auspica comunque l’utilizzo di cartelli che informino i
cittadini. Le immagini registrate possono essere conservate per
periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore, fatte salve
speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a
indagini. Per attività particolarmente rischiose (es. banche) è
ammesso un tempo più ampio, che non può superare comunque la
settimana. Eventuali esigenze di allungamento dovranno essere
sottoposte a verifica preliminare del Garante.

Per quanto riguarda la sicurezza urbana, il Garante stabilisce cje
i Comuni che installano telecamere per fini di sicurezza urbana
hanno l’obbligo di mettere cartelli che ne segnalino la presenza,
salvo che le attività di videosorveglianza siano riconducibili a
quelle di tutela specifica della sicurezza pubblica, prevenzione,
accertamento o repressione dei reati. La conservazione dei dati non
può superare i 7 giorni, fatte salve speciali esigenze.
Per i sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia
pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di
videosorveglianza “in remoto” da parte di società
specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers)
mediante collegamento telematico ad un unico centro, sono
obbligatorie specifiche misure di sicurezza (es. contro accessi
abusivi alle immagini). Per alcuni sistemi è comunque necessaria
la verifica preliminare del Garante.

“Per i sistemi di videosorveglianza intelligenti, dotati di
software che permettono l’associazione di immagini a dati
biometrici (es. “riconoscimento facciale”) o in grado, ad
esempio, di riprendere e registrare automaticamente comportamenti o
eventi anomali e segnalarli (es. “motion detection”) è
obbligatoria la verifica preliminare del Garante – precisa la
nota -. Obbligatori i cartelli che segnalino i sistemi elettronici
di rilevamento delle infrazioni. Le telecamere devono riprendere
solo la targa del veicolo (non quindi conducente, passeggeri,
eventuali pedoni). Le fotografie o i video che attestano
l’infrazione non devono essere inviati al domicilio
dell’intestatario del veicolo”.
È lecito infine l’utilizzo di telecamere per controllare
discariche di sostanze pericolose ed “eco piazzole”, per
monitorare modalità del loro uso, tipologia dei rifiuti scaricati
e orario di deposito.

Nei luoghi di lavoro le telecamere possono essere installate solo
nel rispetto delle norme in materia di lavoro. Vietato comunque il
controllo a distanza dei lavoratori, sia all’interno degli
edifici, sia in altri luoghi di prestazione del lavoro (es.
cantieri, veicoli).
Negli ospedali e nei luoghi di cura non si possono diffondere
immagini di persone malate mediante monitor quando questi sono
collocati in locali accessibili al pubblico. “E’ ammesso, nei
casi indispensabili, il monitoraggio da parte del personale
sanitario dei pazienti ricoverati in particolari reparti
(es.rianimazione) – puntualizza l’Authority – ma l’accesso
alle immagini deve essere consentito solo al personale autorizzato
e ai familiari dei ricoverati”. Nelle scuole è ammessa
l’installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela
contro gli atti vandalici, con riprese delimitate alle sole aree
interessate e solo negli orari di chiusura.
Infine i trasporti: nei taxi le telecamere non devono riprendere in
modo stabile la postazione di guida mentre sui mezzi di trasporto
pubblico è lecita l’installazione, così come presso le fermate,
ma rispettando limiti precisi (es.angolo visuale circoscritto,
riprese senza l’uso di zoom).

Per le Web cam a scopo turistico la ripresa delle immagini deve
avvenire con modalità che non rendano identificabili le
persone.
“Per la tutela delle persone e della proprietà. si possono
installare telecamere senza il consenso dei soggetti ripresi, ma
sempre sulla base delle prescrizioni indicate dal Garante”,
conclude l'Autorità.
Il provvedimento, di cui è stato relatore Francesco Pizzetti, in
via di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, tiene conto delle
osservazioni formulate dal ministero dell’interno e dall’Anci.

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