Lo smart working non è telelavoro, il Senato vuole regole distinte

Un emendamento firmato dal senatore Sacconi al ddl in discussione a Palazzo Madama prevede norme e definizioni specifiche per il lavoro agile. Delineati anche gli elementi necessari degli accordi fra azienda e lavoratore

Pubblicato il 16 Giu 2016

Andrea Frollà

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Distinguere il lavoro agile dal telelavoro e farlo corrispondere allo smartworking. È questo l’obiettivo di uno degli emendamenti presentati al ddl lavoro autonomo e agile da Maurizio Sacconi, relatore del testo presentato in Commissione Lavoro del Senato di cui lo stesso Sacconi è presidente. La proposta prevede una definizione ad hoc per il lavoro agile, inteso come “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa”.

La prestazione, spiega l’emendamento, “viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”. Ai compensi erogati per prestazioni rese in modalità di lavoro agile, aggiunge un altro emendamento, “si applicano gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti dalla vigente normativa in relazione a incrementi di produttività, qualità ed efficienza del lavoro”.

Previsto anche la promozione di un “piano nazionale per l’alfabetizzazione digitale degli adulti” promosso dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. L’accordo tra le parti relativo al lavoro agile, propone la modifica all’articolo 14 del Ddl, deve essere stipulato per iscritto “a pena di nullità” e deve disciplinare “l’esecuzione della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali, anche con riguardo alle forme di esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore”. Al suo interno bisogna includere anche “i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro”.

Gli emendamenti presentati da Sacconi sul lavoro autonomo sono invece rivolti alla maggiore competitività attraverso la individuazione di funzioni pubbliche (certificazione, asseverazione, ablazione, ecc.) da devolvere alle professioni ordinistiche, la semplificazione degli adempimenti per la salute e sicurezza negli studi professionali quando simili alle abitazioni, la possibilità di reti, consorzi e forme associate per accedere ai bandi di gara, il superamento degli studi di settore, la definizione certa di “autonoma organizzazione” per ridurre l’ambito delle attività professionali assoggettate ad IRAP. Altri emendamenti sono dedicati ad una maggiore tutela dei professionisti ordinistici attraverso la possibilità per le loro Casse, anche in forma associata, di organizzare ulteriori prestazioni sociali e dei professionisti non ordinistici attraverso una evidenza contabile dei loro versamenti presso la “gestione separata INPS” e corrispondenti prestazioni previdenziali superando i vincoli vigenti.

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