Un “giudice naturale” anche per la diffamazione su Web

La Corte di Cassazione stabilisce che la competenza territoriale per le indagini sia determinata non dal luogo fisico dove è allocato il server ma dove “le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della Rete”

Pubblicato il 27 Apr 2011

Registrare un sito web all'estero non serve per evitare le
indagini in materia di diffamazione e di divulgazione di atti
coperti da segreto. Lo ha ribadito la Prima sezione penale della
Cassazione, con la sentenza 16307/2011 che risolve il conflitto di
competenza tra tre diverse procure attivate in contemporanea dalla
polizia giudiziaria di Sassari dopo la querela per un articolo
pubblicato su un sito web.

Secondo i giudici di piazza Cavour – spiega il Sole 24 Ore – la
competenza territoriale in materia di diffamazione telematica si
radica dove “le offese e le denigrazioni sono percepite da più
fruitori della rete” e non nel luogo non nel luogo dove la
notizia è immessa in rete. Quindi a legittimare l'iniziativa
giudiziaria una sorta di localizzatore degli utenti che leggono la
notizia di presunta diffamazione.
La decisione della Cassazione si è resa necessaria quando gli
ufficiali di pg di Sassari avevano trasmesso la notizia di reato
sia alla procura locale sia a Roma, che a sua volta aveva inviato
gli atti ad Arezzo, dove risulta collocato il server del sito di
informazione isolano con presunte notizie diffamatorie.
L’imputato, che si era accorto, del doppio binario d'indagine
sullo stesso fatto, aveva sollevato l'eccezione davanti al
tribunale di Sassari, chiedendo di far procedere Arezzo, istanza
arrivata direttamente davanti alla Cassazione come previsto dal
codice di procedura penale.

La Prima sezione nel risolvere il conflitto a favore dei giudici
sardi – sottolinea ancora il Sole – si è allineata alla
giurisprudenza recente, dalla sentenza 2379/10 alla 25875/06, fino
alla più risalente decisione 4741/00. Secondo i giudici,
l'utilizzo di un sito internet per denigrare una persona
integra il reato di diffamazione aggravata, che si consuma
all'atto stesso dell'immissione della notizia nello spazio
web.
Nonostante dunque esista un luogo esatto di partenza delle
informazioni, ovvero il server, “lo stesso non coincide con
quello di percezione delle espressioni offensive e, quindi, di
verificazione dell'evento lesivo, da individuare nel luogo in
cui il collegamento viene attivato”, dice la sentenza. Nel caso
di un giornale online, quando una notizia risulta immessa sul sito,
la sua diffusione deve ritenersi avvenuta dato che “implica la
fruibilità da parte di un numero solitamente elevato di
utenti”.
Proprio dal conteggio e dalla localizzazione dei lettori che aprono
la notizia che la Cassazione fa discendere l'individuazione del
“giudice naturale”.

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