E-GIUSTIZIA

Processo digitale, la carta non è una minaccia

La digitalizzazione della giustizia civile fa sperare in processi più veloci e trasparenti. Ed è anche un percorso irreversibile. Nessun timore dunque per la norma che ripristina anche le copie cartacee di atti e documenti. E’ il tentativo di disciplinare una realtà di fatto

Pubblicato il 04 Set 2015

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La rivoluzione telematica fa sperare in processi più veloci e trasparenti in un paese come l’Italia classificato dalla Banca Mondiale al 147esimo posto su 189 nazioni per velocità della giustizia civile.

Nel processo civile telematico gli avvocati depositano gli atti dal computer del loro ufficio e quegli atti appaiono istantaneamente sul pc del giudice. Non più polverosi faldoni manovrati da personale dell’amministrazione della giustizia, quindi, ma cartelle elettroniche consultabili remotamente.

Eppure, recenti titoli di stampa (Il Fatto Quotidiano: “Processo civile telematico: il Parlamento rivuole la carta. Alla faccia della digitalizzazione!”) suonano l’allarme. Si riferiscono alla legge di conversione del decreto legge 2015/83, recentemente approvata, che, tra l’altro, delega al ministro la disciplina per il deposito di copia “cartacea” degli atti depositati telematicamente. Alcuni vedono la delega come un trucco per codificare la prassi della “copia di cortesia”, che costituirebbe un passo indietro rispetto alla telematicità.

La rivoluzione telematica è dunque in pericolo? A nostro avviso no. Il processo di trasformazione del servizio giustizia è irreversibile, così come è già avvenuto, per esempio, per quelli bancari o amministrativi. Il processo irreversibile di digitalizzazione della giustizia civile è iniziato quando sono stati introdotti i registri informatici. Da allora, alcune informazioni (nome degli attori o tipo di causa, ad esempio) sono consultabili dal giudice attraverso una app chiamata “consolle del giudice.” Nonostante il nome napoleonico, la consolle rappresenta un importante aiuto per il giudice, che adesso può vedere in un colpo d’occhio lo status del suo carico di lavoro (di solito rappresentato da migliaia di faldoni).

Il secondo passo importante risale al 2014, quando è stata prevista la forma interamente telematica per un procedimento specifico: quello in cui una parte chiede al giudice un decreto perché ha la prova scritta di un credito. L’informatizzazione completa in questo caso ha funzionato bene perché, trattandosi di processi semplici e normalmente con pochi documenti, non ci sono gli svantaggi del “non avere la carta” mentre ci sono i vantaggi del processo telematico (soprattutto in termini di possibilità di depositare atti e documenti senza necessità di recarsi in tribunale e di rapidità nelle comunicazioni giudice-cancelleria-difensore). Una prova, quindi, che il processo telematico può funzionare in pratica.

Dal 2015 il processo telematico è stato esteso a tutti i processi civili di primo grado. L’estensione, pur se fatta con le migliori intenzioni, ha creato seri problemi per i giudici. Si è visto che se il processo telematico funziona bene per le cause con poche carte, non è altrettanto efficace per quelle con molti atti e documenti o molte parti, per esempio nelle cause successorie. Quando le “carte” sono troppe, non sono realisticamente consultabili su computer e non è agevole lo studio degli atti da parte del giudice, che si vede costretto a stampare personalmente tutti o alcuni documenti del procedimento per poterlo definire.

E dunque in questi casi, per ricostruire il fascicolo, il giudice è obbligato a sobbarcarsi un nuovo ulteriore lavoro, che prima – quando il procedimento era interamente cartaceo – era svolto dalle parti. È la particolarità – molto rilevante – che differenzia il processo civile da altri servizi (anagrafici, bancari) in cui la documentazione da leggere è più ridotta.

La nuova legge che intende disciplinare le copie cartacee di atti e documenti telematici riconosce perciò la realtà di quanto avviene sul campo. La carta, in alcuni casi, è indispensabile per realizzare la funzione stessa del processo civile, non è solo una ciambella di salvataggio per i giudici vecchi e per i cancellieri che cercano di mantenere il lavoro. In assenza di una soluzione migliore – e probabilmente più costosa – la copia cartacea che la legge vuole disciplinare consente al privato di sopperire alle carenze del pubblico. E quindi disciplinare la possibilità di richiedere copie di atti e documenti telematici non è necessariamente un passo indietro rispetto all’obbiettivo del processo civile telematico.

Se la carta serve, dunque, perché allora non affidarsi solo ad essa, almeno nei processi complessi? Ha senso avere una doppia copia, in carta e in digitale? Secondo noi sì, per tre ragioni. Primo, perché il processo civile telematico consente un enorme recupero di efficienza in tema di comunicazioni e notificazioni tra parti, giudice e cancelleria. Secondo, perché il digitale snellisce l’organizzazione del lavoro giudiziario: per il presidente del tribunale è più facile controllare l’andamento dei procedimenti iscritti.

Il terzo motivo per cui il requisito del digitale deve esistere per tutti i processi è che un processo gestito digitalmente è un processo trasparente. È più facile per gli avvocati, e dunque per i clienti, accertarne lo status. E la trasparenza aiuta il cittadino a riconciliarsi con una “macchina giustizia” che è spesso percepita come opaca.

Il testo riprodotto è tratto da www.lavoce.info.

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