Telemarketing: consenso obbligatorio anche da parte dei professionisti

Il Garante della Privacy blocca la campagna telefonica di un’azienda che usava i nominativi dell’albo online degli avvocati per contattare gli utenti e promuovere servizi 

Pubblicato il 21 Nov 2011

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I dati contenuti negli albi professionali possono essere utilizzati
per telefonate commerciali solo se il promotore ha già acquisito
il consenso dell'interessato o se presenta offerte strettamente
attinenti l'attività svolta dal professionista contattato. Lo
ha chiarito il Garante privacy, che ha vietato ad una società di
utilizzare per scopi promozionali i dati personali di un avvocato
che si era lamentato di essere stato disturbato in ufficio con
offerte di servizi di telefonia destinati all'utenza
business.

Nella richiesta all'Autorità, il legale evidenziava come la
presenza dei propri dati personali e, quindi, anche del proprio
recapito telefonico nell'albo degli avvocati, anche in versione
online, costituisse un obbligo di legge e non implicasse alcun
consenso a ricevere telefonate promozionali.

Al fine di non essere più disturbato, l'utente si era anche
iscritto nel Registro pubblico delle opposizioni. La società
promotorice si è difesa affermando che i servizi di telefonia
business proposti riguardavano l'attività professionale
dell'utente e che si trattava pertanto di un utilizzo
perfettamente lecito di dati estratti da un albo professionale
online consultabile da chiunque.

Dai riscontri del Garante è invece emerso che l'offerta
commerciale era generica e non "direttamente funzionale"
alla professione forense, non giustificando così l'eventuale
esonero dall'acquisizione del consenso.

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