L'ISTRUTTORIA

Telecom Italia, per l’Antistrust “inidonei” gli impegni anti-concorrenziali

L’autorità rigetta quanto proposto dal gruppo per chiudere l’istruttoria avviata per abuso di posizione dominante: “bocciati” i servizi end-to-end per l’attivazione di servizi finali e gli incentivi per nuovi siti in co-locazione

Pubblicato il 20 Apr 2012

E.L.

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La totalità degli impegni presentata da Telecom Italia è "inidonea a rimuovere i profili anticoncorrenziali". Con queste parole l’Antitrust ha rigettato le proposte del gruppo telefonico per chiudere l’istruttoria avviata per abuso di posizione dominante, come si legge nel provvedimento in possesso di Radiocor. L’istruttoria, aperta il 23 giugno 2010 su denuncia di Fastweb e Wind, riguarda i presunti rifiuti (cosiddetti KO) di attivazioni di servizi all’ingrosso richiesti dai concorrenti per la fornitura di servizi ai clienti finali e, dall’altro, l’applicazione di sconti alla clientela business nelle aree aperte all’Unbundling local loop (l’accesso all’ultimo miglio), tali da non consentire agli operatori alternativi di competere.
Il provvedimento risale al 14 marzo scorso.

Telecom Italia, per chiudere l’indagine, ha presentato quattro tipi di impegni. Riguardo al primo, consistente nell’implementazione di un servizio end-to-end per l’attivazione dei servizi finali alla clientela, "il gradimento presso gli operatori partecipanti al market test – si legge nel documento dell’Antitrust – è risultato pressocché nullo". In ogni caso l’impegno "presenta dei limiti funzionali, in quanto riguarda sostanzialmente le mancate attivazioni relative alla fase finale del processo di attivazione, non potendo per sua natura incidere in maniera decisiva sui KO che si registrano nelle fasi iniziali del processo di provisioning, dove peraltro si concentrerebbe la maggior parte dei rifiuti di attivazione ascrivibili ai KO tecnici". Criticità che "non appare poter essere risolta neanche dall’attuazione degli impegni numero 3 e 4, consistenti nella riclassificazione e aggiornamento delle causali di scarto, e nello sviluppo e aggiornamento dei database di toponomastica".
Quanto all’impegno numero due, cioé gli incentivi all’attivazione di nuovi siti in co-locazione, prosegue l’Antitrust, "lo sconto proposto incide solo su una componente marginale delle voci di costo, costituite anche dai canoni di accesso e dai contributi di attivazione che gli operatori alternativi devono sostenare. Come tale l’impegno risulta insufficiente".

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