L'ORDINANZA

Bip vs BipMobile: “Siamo noi i titolari del marchio”

In una lettera al Corriere delle Comunicazioni, l’azienda milanese contesta le dichiarazioni dell’operatore mobile di Fabrizio Bona secondo cui l’ordinanza del Tribunale Civile di Milano la darebbe vinta a BipMobile. “Affermazioni fuorvianti e tendenziose: considerati identici, sotto l’aspetto fonetico e semantico, i due segni distintivi”

Pubblicato il 20 Nov 2012

G.R.

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Non si placa la “guerra” fra Business Integration Partners S.p.A, titolare del marchio Bip, e BipMobile, l’operatore mobile virtuale battezzato da Fabrizio Bona. Il 13 novembre il Tribunale Civile di Milano (Sezione Specializzata in Materia d’Impresa) si è espresso attraverso un’ordinanza (e non una sentenza come erroneamente scritto nel sommario del precedente articolo che abbiamo provveduto a correggere) per un primo giudizio in merito.

Bip Mobile dichiara attraverso una nota stampa che il Tribunale di Milano avrebbe riconosciuto il marchio BipMobile come “inedito, originale e contraddistinto da chiari segni innovativi”. Ma Business Integration Partners sostiene che “si tratta di un’affermazione fuorviante e tendenziosa”. Nella lettera al nostro giornale (di seguito pubblicata per intero) l’azienda sottolinea che “al contrario” di quanto dichiara BipMobile “nell’ordinanza in questione che i due segni distintivi utilizzati dalle due società in conflitto sono “pressoché identici sotto l’aspetto fonetico e semantico, mentre sotto il profilo visivo – in questa fase necessariamente sommaria e salvo diverse valutazioni in sede di merito – i due segni sembrano presentare un’apprezzabile differenziazione”.

Business Integration Partners contesta anche le affermazioni di BipMobile in merito al riconoscimento pieno della titolarità del marchio e al legittimo uso della denominazione sociale in ogni contesto. “Il provvedimento – si legge nella lettera – si è limitato a ritenere che l’utilizzo del marchio BipMobile non interferirebbe, allo stato, con i diritti di privativa industriale azionati da Business Integration Partners S.p.A.; il tutto, peraltro, esclusivamente “con riferimento alla sola classe di servizi di telefonia mobile” e dunque con espressa esclusione di qualsiasi altro settore o ambito di attività al di fuori di quello espressamente menzionato”.

LA LETTERA

Oggetto: Articolo pubblicato su “Il Corriere delle Comunicazioni” in data 16 novembre 2012 con titolo “BipMobile, l’uso del marchio è legittimo”

Spettabile Redazione,

ci riferiamo all’articolo in oggetto, pubblicato sul Vostro periodico online in data 16 novembre 2012 a firma Gianpiero Rossi, per segnalare l’inesattezza e la non veridicità delle circostanze ivi riportate, per le seguenti ragioni. Detto articolo riporta la notizia per cui “una sentenza del Tribunale di Milano” avrebbe “pienamente riconosciuto la titolarità del marchio “Bip Mobile” … stabilendo sia il legittimo uso della denominazione sociale in ogni contesto sia la legittimità dello slogan “Be smart, Be BIP” utilizzato dal nuovo operatore Bip Mobile”.

Più in particolare, prosegue l’articolo in oggetto affermando che il Giudice avrebbe “stabilito che Bip Mobile ha il diritto di utilizzare il proprio marchio inedito, originale e contraddistinto da chiari segni innovativi, rigettando ogni contraria istanza volta a negarne l’uso”. Al riguardo, rileviamo che le affermazioni contenute nell’articolo in oggetto non corrispondono alla realtà dei fatti, essendo, al contrario, gravemente fuorvianti rispetto al reale contenuto del provvedimento reso dal Tribunale di Milano lo scorso 13 novembre e conseguentemente lesive degli interessi della nostra Società.

In primo luogo, invero, il provvedimento cui si fa riferimento nell’articolo in oggetto non è una sentenza, emessa all’esito di un giudizio ordinario a cognizione piena, bensì una mera ordinanza, ossia un provvedimento emesso a seguito di un procedimento cautelare d’urgenza (in cui, per definizione, il Giudice deve limitarsi ad una cognizione sommaria dei fatti e delle questioni sottoposte al suo esame).

In secondo luogo, non corrisponde affatto al vero quanto riportato nell’articolo in commento, secondo cui la predetta ordinanza del Tribunale di Milano avrebbe “pienamente riconosciuto la titolarità del marchio Bip Mobile”, stabilendo “il legittimo uso della denominazione sociale in ogni contesto”. Per contro, tale provvedimento si è limitato a ritenere che l’utilizzo del marchio Bip Mobile non interferirebbe, allo stato, con i diritti di privativa industriale azionati da Business Integration Partners S.p.A.; il tutto, peraltro, esclusivamente “con riferimento alla sola classe di servizi di telefonia mobile” e dunque con espressa esclusione di qualsiasi altro settore o ambito di attività al di fuori di quello espressamente menzionato.

Parimenti fuorviante e tendenziosa è altresì l’affermazione secondo cui il citato provvedimento del Tribunale di Milano avrebbe riconosciuto il marchio Bip Mobile come “inedito, originale e contraddistinto da chiari segni innovativi”. Al contrario, si legge nell’ordinanza in questione che i due segni distintivi utilizzati dalle due società in conflitto sono “pressoché identici sotto l’aspetto fonetico e semantico, mentre sotto il profilo visivo – in questa fase necessariamente sommaria e salvo diverse valutazioni in sede di merito – i due segni sembrano presentare un’apprezzabile differenziazione”.

E’ pacifico, pertanto, che lo stesso Giudice che ha emesso l’ordinanza in commento – lungi dall’avere univocamente accertato il carattere originale o tanto meno innovativo del marchio utilizzato da Bip Mobile, ha riscontrato l’assoluta identità letterale e fonetica dei due marchi confliggenti, limitandosi a riscontrare, prima facie, un’apparente differenziazione per quanto riguarda la sola raffigurazione grafica dei medesimi; il tutto, in ogni caso, lasciando espressamente aperta la possibilità di una diversa valutazione all’esito di un più approfondito esame, da compiersi in sede di giudizio a cognizione piena.

Da ultimo, precisiamo che l’ordinanza cui si fa riferimento nell’articolo da Voi pubblicato è tuttora soggetta al termine per il reclamo, che Business Integration Partners S.p.A. intende proporre nei termini di legge, sicché, allo stato, si è ben lontani da qualsivoglia accertamento definitivo circa la legittimità dell’uso del marchio Bip Mobile.

Distinti saluti

Business Integration Partners S.p.A.

Il Corriere delle Comunicazioni

Lapsus nostro per avere scritto nel sommario “sentenza” invece che ordinanza (abbiamo provveduto a correggere l’errore), come però appare correttamente nel corso dell’articolo. Quanto ai contenuti del contenzioso in corso, abbiamo riportato, come evidenziato nel pezzo, quanto scritto in una nota ufficiale di Bip Mobile.

G.C.

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