IL PARERE

“Data Retention”, per la Corte di Giustizia Ue vìola la privacy

L’Avvocatura Generale: “La conservazione del traffico dati da parte delle telco è una grave interferenza nei diritti dei cittadini”

Pubblicato il 12 Dic 2013

L.M.

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La “Data Retention Directive”, direttiva dell’Unione europea che impone alle compagnie telefoniche di conservare i dati di traffico telefonico per eventuali finalità a carattere giudiziario, vìola il diritto alla privacy dei cittadini: lo ha stabilito il rappresentante dell’Avvocatura generale della Corte di Giustizia europea, Pedro Cruz Villalon.

A suo dire la direttiva emanata nel 2006 “costituisce una grave interferenza con i fondamentali diritti dei cittadini alla privacy” come stabiliti dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea. L’opinione dell’Avvocatura generale era stata richiesta da tribunali nazionali a seguito di istanze presentate da Digital Rights Ireland, gruppo di lobby e di difesa dei diritti digitali, e da alcuni esponenti della Corte costituzionale austriaca contrari alla direttiva.

Approvata come contributo alla lotta al terrorismo, la “Data Retention Directive” prevede che i fornitori di servizi di telefonia raccolgano e trattengano per un periodo fino a due anni dati sul traffico telefonico e informazioni sulla localizzazione degli utenti, che potrebbero eventualmente essere usati a scopi investigativi.

Seppure l’Avvocatura generale non si è opposta agli obiettivi della direttiva, ha ritenuto che sia troppo vaga, perché non spiega nel dettaglio in quali circostanze sia possibile avere accesso ai dati o in quale modo vengono conservati. Si tratta di due criteri basilari per stabilire se una legislazione sta violando i diritti fondamentali delle persone.

In termini di accesso ai dati, la direttiva cita soltanto “gravi crimini” come giustificazione alle azioni che consente e non chiarisce quali autorità pubbliche abbiano diritto all’utilizzo dei dati stessi.

Secondo l’opinione dell’Avvocatura, l’accesso alle informazioni dovrebbe essere ulteriormente ristretto se non esclusivamente alle autorità giudiziarie almeno a quelle indipendenti o, nel caso non sia possibile, bisognerebbe che ogni richiesta di accesso fosse sottoposta a revisione da parte di organismi giuridici o indipendenti.

Inoltre l’Avvocatura vorrebbe vedere ristretto l’accesso in casi eccezionali laddove potrebbero essere violati diritti fondamentali quali la riservatezza dei medici nei confronti delle informazioni sui pazienti.

Inoltre le autorità pubbliche dovrebbero avere come obbligo la notifica agli utenti ogni volta che si verifica l’accesso ai loro dati e cancellarli una volta che la loro utilità è finita.

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