Corte Ue: “Sì a blocco sito se viola il copyright”

Ma l’ingiunzione e l’esecuzione devono essere misurate: “Garantire l’equilibrio tra la libertà d’informazione e il diritto di proprietà intellettuale”

Pubblicato il 27 Mar 2014

Federica Meta

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Ad un fornitore di accesso a Internet può essere ordinato di bloccare l’accesso dei suoi abbonati ad un sito web che viola il diritto d’autore. Lo ha deciso una sentenza della Corte di Giustizia europea, specificando però che l’ingiunzione e la sua esecuzione devono, tuttavia, garantire un giusto equilibrio tra i diritti fondamentali di libettà di espressione e tutela della proprietà intellettuale.

La sentenza risponde alla richiesta dell’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) sulla controversia che vede la Constantin Film Verleih, società tedesca che possiede, segnatamente, i diritti dei film “Vic il Vichingo” et “Pandorum”, e la Wega Filmproduktionsgesellschaft, società austriaca che possiede i diritti del film “Il nastro bianco”. Le due aziende si sono accorte che i loro film potevano, senza il loro consenso, essere visti, o anche scaricati, a partire dal sito Internet “kino.to”.

Su richiesta di queste due società, i giudici austriaci hanno vietato all’Upc Telekabel Wien, fornitore di accesso ad Internet stabilito in Austria, di fornire ai suoi abbonati l’accesso a tale sito. L’Upc Telekabel ha però ritienuto che una tale ingiunzione non possa essere emessa nei suoi confrontie di non poter essere qualificata come intermediario in tal senso.

Con la sentenza la Corte Ue risponde all’Oberster Gerichtshof che un soggetto il quale mette a disposizione del pubblico su un sito Internet materiali protetti senza l’accordo del titolare di diritti utilizza i servizi della società che fornisce l’accesso ad Internet ai soggetti che consultano tali materiali. Pertanto, un fornitore di accesso ad Internet che, come l’Upc Telekabel, consente ai suoi abbonati l’accesso a materiali protetti messi a disposizione del pubblico su Internet da un terzo è un intermediario i cui servizi sono utilizzati per violare un diritto d’autore.

La Corte precisa a tale proposito che la direttiva, che tende a garantire un alto livello di protezione ai titolari di diritti, non richiede un rapporto particolare tra il soggetto che commette la violazione del diritto d’autore e l’intermediario nei confronti del quale può essere emessa un’ingiunzione. Non è necessario neppure dimostrare che gli abbonati del fornitore d’accesso consultino effettivamente i materiali protetti accessibili sul sito Internet del terzo, poiché la direttiva dispone che le misure che gli Stati membri sono tenuti ad adottare per conformarsi ad essa hanno l’obiettivo non solo di far cessare, ma altresì di prevenire le violazioni inferte al diritto d’autore o ai diritti connessi.

La Corte rileva che nell’ambito di una tale ingiunzione, i diritti d’autore e i diritti connessi (che rientrano nel diritto della proprietà intellettuale) sono in conflitto principalmente con la libertà d’impresa di cui godono gli operatori economici (quali i fornitori di accesso ad Internet) nonché con la libertà d’informazione degli utenti di Internet. Orbene, quando diversi diritti fondamentali sono in conflitto fra loro, gli Stati membri sono tenuti a fondarsi su un’interpretazione del diritto dell’Unione e del proprio diritto nazionale tale da garantire un giusto equilibrio tra questi diritti fondamentali.

Per quanto riguarda più specificamente il diritto alla libertà d’impresa del fornitore di accesso ad Internet, la Corte ritiene che non risulta che l’ingiunzione pregiudichi la sostanza stessa di tale diritto, poiché, da un lato, essa lascia al suo destinatario l’onere di determinare le misure concrete da adottare per raggiungere il risultato perseguito, con la conseguenza che esso può scegliere di adottare le misure che più si adattano alle risorse e alle capacità di cui dispone e che siano compatibili con gli altri obblighi e sfide cui deve far fronte nell’esercizio della propria attività, e, dall’altro, essa gli consente di sottrarsi alla propria responsabilità dimostrando di avere adottato tutte le misure ragionevoli.

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