La seconda vita del telemarketing: nasce il codice delle Tlc

Promosso dall’Asstel il nuovo codice di autoregolamentazione mette nero su bianco le regole per una condotta “etica” in vista dell’entrata in vigore del Registro delle opposizioni il 1° febbraio. Parisi: “Basta con le telefonate invadenti: si associno anche banche, assicurazioni e operatori energetici”

Pubblicato il 21 Dic 2010

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Aiutare i consumatori a capire come orientarsi fra le nuove regole
sul telemarketing che entreranno in vigore il prossimo 1°
febbraio, ma soprattutto aggregare il numero più elevato possibile
di aziende per far sì che le proposte commerciali vengano
effettuate nel rispetto di orari certi e in nome della trasparenza
e del rispetto degli utenti.

Questo l'obiettivo alla base dell'odierno battesimo del
Codice di autoregolamentazione per il telemarketing promosso
dall'Asstel, i cui dettagli sono stati svelati dal presidente
dell'Associazione Stefano Parisi (cliccare
qui per la presentazione integrale).

Telecom Italia, Vodafone, Wind, 3, Fastweb, BT Italia, Tiscali,
Colt, Brennercom, Welcome, Sky-Telecare, Almaviva Contact, E-Care,
Comdata e Visiant le aziende della "filiera" tlc che
hanno già sottoscritto il nuovo Codice, ma l'obiettivo è di
estendere il network aggregando non solo le aziende del comparto
delle tlc ma anche banche, assicurazioni ed operatori
dell'energia.

Il Codice, il cui titolo completo è “Norme per la
regolamentazione del trattamento dei dati estratti dagli elenchi
abbonati per fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di
comunicazione commerciale, mediante l’impiego del telefono”
(cliccare qui
per il documento integrale) nasce a seguito dell’entrata in
vigore dell' art. 20 bis della legge n. 166/2009, che cambia
radicalmente la gestione degli elenchi abbonati. Dal 1° febbraio
2011, infatti, l’attuale regime basato sul principio
dell’opt-in, che prevede l’esplicito consenso del cliente per
poter essere chiamato telefonicamente, verrà sostituito dal regime
dell’opt-out che, al contrario, stabilisce che gli abbonati sono
tutti contattabili, salvo quelli che si iscrivono nel Registro
delle Opposizioni, affidato alla Fondazione Ugo Bordoni.

La nuova legge allinea così l’Italia alla normativa prevalente
in Europa, dove l’opt-out è ormai adottato dalla maggior parte
dei Paesi e, in particolare, da Belgio, Danimarca, Finlandia,
Francia, Islanda, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, Regno
Unito.

“L’autoregolamentazione delle proprie attività di
telemarketing da parte degli operatori di Tlc – sottolinea
Stefano Parisi – costituisce una prima e netta assunzione di
responsabilità verso i consumatori, ai quali si propone una nuova
modalità e qualità di comunicazione commerciale via telefono. Il
passaggio al sistema opt-out richiede, infatti, una maggior
consapevolezza da parte di tutti, operatori e abbonati. Con il varo
del Codice, gli aderenti ad Asstel hanno inteso cogliere
quest’opportunità per far evolvere il telemarketing in strumento
trasparente di commercializzazione e promozione dei servizi di Tlc,
attuato secondo modalità non invadenti, rispettose dei diritti
alla privacy e della riservatezza delle persone".

Parisi aggiunge che "il telemarketing così regolato è uno
strumento sano di sviluppo del mercato, che contribuisce a rendere
più dinamico e concorrenziale e, quando realizzato correttamente,
rappresenta un valore anche per il consumatore. La nostra
intenzione è ampliare il perimetro di adesione al Codice
proponendolo anche a operatori di altri settori dei servizi“.

In dettaglio, le aziende che aderiscono al Codice si impegnano a
far rispettare le norme anche ai rispettivi outsoucer, inclusi i
call center. In esso è ribadito che numeri utilizzabili per i
contatti telefonici sono quelli presenti negli elenchi abbonati non
iscritti al Registro delle Opposizioni. Vengono definite le fasce
orarie e i giorni in cui è escluso il contatto: domeniche e
festivi; tutti i giorni dalle 21.30 alle 9.00; sabato prima delle
10.00 e dopo le 19.00.

Si stabilisce in 30 giorni il periodo di rispetto in cui non
possibile contattare nuovamente la stessa numerazione. Inoltre
vengono inseriti elementi informativi obbligatori da fornire nella
comunicazione telefonica: identificazione univoca della persona
fisica che effettua il contatto e per conto di quale Operatore si
sta chiamando; scopo commerciale o promozionale del contatto; ruolo
della società che chiama; precisazione che i dati personali sono
stati estratti dall’elenco abbonati; modalità per l’eventuale
iscrizione al Registro delle Opposizioni; esistenza del Codice e
sito web su cui trovare ulteriori dettagli.

A un Comitato di Garanzia sono, infine, affidati la vigilanza sul
rispetto delle regole di condotta e l’aggiornamento del Codice in
relazione agli sviluppi di mercato e alle esigenze dei consumatori.

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