LA TRATTATIVA

Riders, si stringe sull’Osservatorio di settore. I sindacati: “Contratto subito”

Al ministero del Lavoro trovata la quadra sull’istituzione della struttura che monitorerà lo sviluppo del mercato. Ma Cgil, Cisl e Uil non mollano sul Ccnl. Sbarra (Cisl): “Dobbiamo eliminare il caporalato digitale”

Pubblicato il 23 Nov 2020

riders

Va avanti a piccoli passi la trattativa sul contratto dei riders. Oggi al tavolo convocato al ministero del Lavoro l’attenzione si è focalizzata sull’istituzione do un Osservatorio di settore per monitorare il comparto e avere un quadro di riferimento condiviso su dati, indicatori, attività, condizioni di mercato, occupazione.

“Un incontro costruttivo quello di oggi sui riders che fa compiere un passo in più sulla via del dialogo sociale e delle buone relazioni industriali – dice Luigi Sbarra, segretario generale aggiunto Cisl -Unica strada in grado di fissare tutele e diritti certi ed esigibili per i lavoratori di un comparto in così rapida espansione”.

“Abbiamo apprezzato, da parte del Governo, la decisione di istituire l’Osservatorio di settore – evidenzia il sindacalista – A tale strumento però è indispensabile affiancare uno specifico Albo delle piattaforme digitali presenti nel nostro Paese. Insieme dobbiamo dare gambe solide e partecipate a una strategia nazionale che punti a contrastare ogni forma di abuso e a innalzare le protezioni sociali per tutti i lavoratori. Per questo abbiamo chiesto di lavorare a due accordi quadro nazionali: il primo su legalità e trasparenza, che fissi solidi affidamenti contro il caporalato digitale, l’intermediazione illecita e lo sfruttamento; l’altro su salute, sicurezza e sorveglianza sanitaria per i ciclofattorini”.

Per i sindacati resta infine prioritario rilanciare il confronto negoziale con Assodelivery per superare il cottimo e costruire insieme garanzie universali su salari e previdenza, welfare e malattia, tredicesima, ferie e Tfr, diritto alla disconnessione e alla privacy. “Si tratta ora di entrare nella fase operativa di questa strategia – dice Sbarra – L’auspicio è che il clima di collaborazione si consolidi e porti presto al buon governo contrattato del comparto”.

Cgil, Cisl e Uil puntano a superare l’intesa separata che Assodelivery ha firmato con Ugl.

La circolare del ministero del Lavoro

In attesa di trovare la quadra al tavolo, il ministero del Lavoro provvede a esplicitare il dettato normativo in tema di tutela del lavoro dei ciclo-fattorini con la circolare 17 del 19 novembre 2020.

​Il testo ricorda, in primo luogo, il valore innovativo delle modifiche apportate al Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, da parte dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, con le quali si era per la prima volta disciplinata l’attività lavorativa dei riders delle piattaforme digitali, cogliendo lo stimolo lanciato dall’Unione Europea a dare una risposta coordinata alle sfide giuridiche poste dai continui cambiamenti tecnologici nel mercato del lavoro.

In particolare, la Legge 128/2019 attribuisce ai riders tutele differenziate a seconda che la loro attività sia riconducibile alla nozione generale di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, ovvero a quella di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 47-bis del medesimo decreto legislativo; fatta salva, in ogni caso, la possibilità che l’attività sia invece riconducibile a una prestazione di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del Codice Civile. Chiarito che le nozioni di “ciclo-fattorino” e di “piattaforma digitale” sono riferibili sia alla fattispecie di collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata sia di lavoro autonomo occasionale in quanto dotate di valenza generale, la Circolare procede nel delineare le due ipotesi.

Nel caso in cui i riders, per le concrete modalità operative, lavorino in via continuativa e con attività prevalentemente personale, secondo modalità esecutive definite dal committente attraverso la piattaforma, sarà applicabile la previsione di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015, a prescindere dal fatto che l’etero-organizzazione si eserciti anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Nello specifico, ricorrendone i presupposti costitutivi, la norma garantisce l’applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, salvo che esistano accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedano discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo.
Qualora, invece, i riders lavorino in assenza delle condizioni di subordinazione e dei requisiti previsti dal citato art. 2, ma svolgano una prestazione di carattere occasionale troverà applicazione il Capo V bis del D.Lgs. n. 81/2015.

In merito al compenso, l’art. 47 quater, comma 1, demanda ai contratti collettivi la facoltà di definirne la determinazione, secondo criteri che tengano conto delle modalità di svolgimento della prestazione e dell’organizzazione del committente. In mancanza di contratti collettivi, il comma 2 stabilisce che i riders non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate, ma che dovrà essere loro garantito un compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti da contratti collettivi nazionali di settori affini o equivalenti. In ogni caso, il comma 3 stabilisce che deve essere garantita un’indennità integrativa non inferiore al 10% per il lavoro svolto di notte, durante le festività o in condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Nel dettaglio, la Circolare specifica che coerentemente con la più recente giurisprudenza, i contratti collettivi abilitati a dettare una disciplina prevalente rispetto a quella legale risultano essere – sia per l’ipotesi di etero-organizzazione, sia per l’ipotesi di lavoro autonomo – quelli stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale: ciò al fine di contrastare forme di competizione salariale al ribasso. Deve inoltre ritenersi che il criterio della maggiore rappresentatività comparativa si determini necessariamente avuto riguardo alle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del macro settore produttivo del delivery, al cui interno, in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative, si avverte la necessità di prevedere discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo dei lavoratori in oggetto.

Il contratto collettivo nazionale concluso in assenza dei criteri indicati, perché sottoscritto da organizzazioni sindacali di non accertata maggiore rappresentatività comparativa nell’ambito categoriale di riferimento o da un’unica organizzazione sindacale non maggioritaria in termini assoluti, non è idoneo a derogare alla disciplina di legge, onde non produce l’effetto di sostituzione di tale disciplina minima di tutela con quella pattizia nei confronti dei lavoratori cui intende applicarsi, anche se iscritti all’organizzazione stipulante.

La Circolare, infine, evidenzia come la normativa in vigore riconosca ai riders autonomi una serie diritti e forme di tutela, quali il diritto a ottenere la stipula di un contratto formale, a ricevere ogni informazione utile sulle condizioni applicabili al contratto per la tutela dei loro interessi e della loro sicurezza,  l’estensione della disciplina antidiscriminatoria stabilita per i lavoratori subordinati in quanto compatibile a tutela della libertà e dignità del lavoratore, il divieto di esclusione dalla piattaforma ascrivibile alla mancata accettazione della prestazione.

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