IL PARERE

Uber & Co., Antitrust: serve una regolamentazione, ma che sia “soft”

L’authority chiede l’intervento del Parlamento per normare il settore “nel modo meno invasivo possibile, in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”. L’Unione Radiotaxi: “Il garante sembra prendere posizione per l’app, si apra un confronto”

Pubblicato il 02 Nov 2015

Antonello Salerno

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“Lo sviluppo delle nuove app per il trasporto pubblico non di linea e l’adozione di strumenti tecnologici simili da parte delle compagnie di radio-taxi stanno provocando in tutto il mondo complesse questioni d’interferenza con i servizi tradizionali. Da qui, la sollecitazione dell’Antitrust a regolamentare il settore per garantire la concorrenza, la sicurezza stradale e l’incolumità dei passeggeri, definendo un ‘terzo genere’ di autisti oltre a quelli dei taxi e degli Ncc”.

E’ la posizione dell’autorità Antitrust nella risposta formulata per un quesito posto dal Viminale su richiesta della Corte dei Conti: il senso del pronunciamento dell’authority è che occorra disciplinare al più presto l’attività di trasporto urbano svolta da autisti non professionisti attraverso le piattaforme digitali per smartphone e tablet, a partire da Uber ma anche nei casi delle altre app che consentono di accedere a questo genere di servizi, in aggiunta o in alternativa ai taxi e alle auto a noleggio con conducente (Ncc).

“Il legislatore intervenga con la massima sollecitudine al fine di regolamentare, nel modo meno invasivo possibile, queste nuove forme di trasporto non di linea – si legge nel testo dell’authority – in modo da consentire un ampliamento delle modalità di offerta del servizio a vantaggio del consumatore”.

I tassisti, per bocca di Loreno Bittarelli, presidente dell’Unione Radiotaxi Italiani, hanno immediatamente criticato la posizione dellAntitrust, che “sembra prendere posizione in favore di una modifica delle norme ritagliata sugli interessi della multinazionale Uber, pur dando atto dell’innovazione tecnologica introdotta dalle cooperative taxi, obiettivamente superiore e precedente a quella di Uber”. “Siamo a disposizione dei regolatori, e anzi chiediamo pubblicamente che vi sia finalmente un serio e aperto confronto tecnico – aggiunge Bittarelli – nel quale presenteremo ragioni ed evidenze oggettive, certi del loro fondamento. Siamo stati, e siamo, invece assolutamente contrari ai giudizi sommari, privi di ogni fondamento e riscontro, unicamente in linea con gli interessi di qualche multinazionale”.

Quanto ai servizi UberBlack e UberVan, che si differenziano tra loro per la diversa tipologia di veicoli utilizzati (berline fino a quattro posti il primo e i mini-bus o monovolume da cinque posti in su l’altro), l’Antitrust ribadisce “la legittimità, in assenza di alcuna disciplina normativa, della piattaforma, trattandosi di servizi di trasporto privato non di linea, come riconosciuto anche dal Consiglio di Stato”.

La stessa Autorità giudica “di fatto inapplicabili” gli obblighi stabiliti dalla legge vigente (n.21/92), ritendo che “una piattaforma digitale che mette in collegamento tramite smartphone la domanda e l’offerta di servizi prestati da operatori Ncc non può infatti per definizione rispettare una norma che impone agli autisti l’acquisizione del servizio dalla rimessa e il ritorno in rimessa a fine viaggio”.

Per quanto riguarda UberPop, il servizio svolto da autisti non professionisti, l’Antitrust si richiama all’ordinanza con cui il Tribunale di Milano, bloccando l’utilizzazione dell’app sul territorio nazionale, “ha evidenziato che l’attività in questione non può essere svolta a discapito dell’interesse pubblico primario di tutelare la sicurezza delle persone trasportate, sia con riferimento all’efficienza delle vetture utilizzate e all’idoneità dei conducenti, che tramite adeguate coperture assicurative per il trasporto di persone”.

Perciò l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato invita il legislatore ad adottare “una regolamentazione minima di questo tipo di servizi”, con l’intento di “sottolineare con forza gli evidenti benefici concorrenziali e per i consumatori finali derivanti da una generale affermazione delle nuove piattaforme di comunicazione”. Vale a dire “una maggiore facilità di fruizione del servizio di mobilità, una migliore copertura di una domanda spesso insoddisfatta, una conseguente riduzione dei costi per l’utenza e, nella misura in cui si disincentiva l’uso del mezzo privato, un decongestionamento del traffico urbano”.

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