DATA PROTECTION

Certificatori Gdpr, il Garante Privacy pubblica i requisiti per l’accreditamento

Tra le prescrizioni dell’authority per gli organismi che potranno attestare il rispetto delle norme del Gdpr ci sono l’assenza di conflitti di interesse, un’adeguata formazione delle risorse umane, la gestione ottimale dei reclami e le verifiche periodiche su servizi e prodotti

Pubblicato il 04 Set 2020

A. S.

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Assenza di conflitti di interesse, adeguata formazione delle risorse umane, gestione ottimale dei reclami, verifiche periodiche sui servizi e sui prodotti certificati. Questi alcuni dei requisiti fissati dal Garante per la protezione dei dati personali per l’accreditamento degli organismi di certificazione che potranno attestare il rispetto delle norme del Regolamento europeo sulla privacy (Gdpr) da parte di imprese ed enti che trattano dati personali per fornire specifici prodotti o servizi.

Il Regolamento europeo, si legge in una nota dell’authority, prevede che il rilascio di certificazioni in materia di protezione dati sia effettuato da organismi accreditati a svolgere tali funzioni. In Italia, il legislatore ha affidato il compito dell’accreditamento ad Accredia. L’accreditamento deve avvenire sulla base dei requisiti contenuti nella norma tecnica internazionale En-Iso/Iec 17065:2012 e di ulteriori requisiti “aggiuntivi” stabiliti dalle Autorità privacy nazionali, sulla base di un modello comune definito dal Comitato europeo per la protezione di dati (Edpb).

Il provvedimento del Garante che contiene proprio questi requisiti aggiuntivi è stato adottato dopo il parere favorevole rilasciato dall’Edpb e stabilisce che Accredia verifichi che gli organismi certificatori soddisfino criteri di onorabilità, indipendenza e imparzialità, attestando l’assenza di conflitti di interesse con i soggetti che desiderano certificarsi. I certificatori, inoltre – spesegue il comunicato del Garante Privacy – dovranno essere dotati di personale qualificato e costantemente aggiornato, dovranno adottare adeguati processi di gestione di eventuali reclami e implementare periodiche procedure di sorveglianza sui prodotti, processi e servizi certificati. Ulteriori specifici requisiti individuati dal Garante riguardano gli accordi di certificazione definiti dagli organismi di certificazione con i propri clienti che dovranno, ad esempio, contenere clausole che garantiscano piena trasparenza sull’attività svolta dal titolare o responsabile del trattamento certificato.

L’Autorità sottolinea che la certificazione è un elemento importante in termini di responsabilizzazione – perché attesta, attraverso organismi indipendenti, l’impegno a conformarsi al Gdpr da parte dell’impresa o dell’ente che la ottengono – e contribuisce ad aumentare la fiducia degli utenti riguardo alla gestione dei loro dati personali.

La certificazione, tuttavia, ricorda l’Autorità, non esaurisce gli obblighi di osservanza del Gdpr e, in ogni caso, lascia impregiudicati i compiti e i poteri di controllo del Garante.

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