L'ANALISI

Oltre i “lavoretti”, ecco come si sta sviluppando il crowdworking

L’utilizzo di piattaforme digitali per il recruitment non è più solo appannaggio della gig economy, in tempi brevi riguarderà anche settori labour intensive. Equa retribuzione, formazione e sicurezza i campi di sfida. L’analisi dell’avvocato Ciro Cafiero

Pubblicato il 08 Gen 2018

Ciro Cafiero

avvocato, Studio legale Cafiero Pezzali & Associati

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Con l’evoluzione tecnologica, il lavoro “a distanza” ha preso il sopravvento.  Se in passato, il lavoro a domicilio e il telelavoro hanno vissuto solo timide sperimentazioni, oggi infatti impazza il crowd work. Quella forma di lavoro, grazie a cui un’impresa, connessa ad una piattaforma digitale, è in grado di commissionare lavori ad una folla di persone (crowd), pronte ad eseguirli,  dalla parte del mondo opposta.

Secondo le stime di Accenture, il mercato delle piattaforme digitali nel 2016 ha registrato un fatturato di  2,6 trilioni di dollari; secondo alcune stime confluite nel recente rapporto di Eurofound, “Non standard forms of employment: recent trends and future porspects”, sperimenta il crowd work  una forbice compresa tra il 5% e il 9% del popolo della rete (Huws, 2016); in Gran Bretagna, si tratta del 4% dell’intera classe di lavoratori (Cipd, 2017) con un alto grado di soddisfazione per il 46 % di essi.

Se ad oggi i lavori commissionati sulle piattaforme sono soltanto i c.d. lavoretti (gig work), come la redazione di bozze, la composizione di brani musicali, lavori di traduzione, non è difficile prevedere che, da qui a un futuro davvero prossimo, queste piattaforme saranno in grado di commissionare lavori manuali, anche nel campo dei settori labour intensive, lavori di altro profilo intellettuale, lavori di progettazione, lavori di architettura e via dicendo.

Ha preso il via, infatti, un processo di digitalizzazione o, per meglio dire, di smaterializzazione delle imprese tale che queste saranno in grado di organizzare le proprie attività da remoto, reclutare la forza lavoro sulle piattaforme e commissionare, attraverso esse, la gran parte delle attività necessarie e dunque, in estrema sintesi, di operare in assenza di uffici, dirigenti apicali e tempi di lavoro di memoria fordista.

Se cosi stanno le cose, si impone allora di costruire una serie di tutele per i lavoratori di queste piattaforme ovvero i crowd workers. Vediamo alcuni esempi.

In primo luogo, ai crowd workers devono essere garantite tutele (quantomeno) minime collettive in punto di retribuzione, orario di lavoro, sicurezza.

A queste tutele devono aggiungersi quelle in tema di proprietà intellettuale, posto che, allo stato, in alcuni casi passano sotto il dominio della piattaforma i progetti elaborati dai crowd workers ai fini dell’aggiudicazione delle commesse, i quali per contro devono accontentarsi di pochi gaming credits.

O ancora quelle in tema di privacy, considerata la notevole quantità di dati sensibili che i crowd workers  disseminano sulle piattaforme. L’entrata in vigore nel prossimo maggio del Regolamento 679/2016, potrebbe essere un’occasione ghiotta per intervenire sul punto.

Inoltre, occorre considerare l’eventualità del default della piattaforma, alla stregua di una crisi di impresa, e quindi ripensare le salvaguardie per i lavoratori estromessi dal ciclo produttivo. Oggi, la normativa sui licenziamenti collettivi tutela solamente i lavoratori subordinati cessati dall’attività produttiva.

Allo stesso modo, deve immaginarsi una disciplina in grado di agevolare i recuperi dei crediti dei crowd workers, in caso di tali default, qualificandoli come privilegiati ed una disciplina in tema di basilari ammortizzatori sociali per accompagnare questi lavoratori nel transito da una piattaforma all’altra. Ma anche immaginarsi cicli di formazione in loro favore e certificazioni delle loro competenze per la pregressa attività di lavoro.

Infine, in caso di avvicendamento in una commessa di un’impresa all’altra sulla piattaforma, si renderà necessario individuare alcune salvaguardie per i  lavoratori che hanno svolto attività lavorativa in favore dell’impresa uscente al fine di garantire alcuni loro diritti presso l’impresa subentrante. Ad oggi, i contratti collettivi prevedono, per i  tradizionali cambi appalto, le c.d. clausole sociali.

In definitiva, si tratta di ridefinire gli schemi del nostro diritto del lavoro, nato per la fabbrica fordista,  a misura dell’impresa 4.0  nell’ottica della migliore interazione tra uomo e tecnologia.

E ciò nel segno di una finalità ben chiara: la tecnologia deve restare strumento nelle mani dell’uomo, che, in quanto scintilla di divino, non è ancora pronto, e forse non lo sarà mai, per una società dominata da essa.

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