LE NUOVE LINEE GUIDA

Privacy, il Garante: no a spam via Whatsapp & co

Contro il marketing selvaggio, varate nuove Linee guida: necessario il consenso esplicito dell’utente alla pubblicità e alle offerte commerciali anche su social network e servizi di messaggistica. No a e-mail e sms indesiderati. Procedure semplificate per le aziende virtuose

Pubblicato il 23 Lug 2013

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Offerte commerciali solo previo consenso per gli utenti di social network o di servizi di messaggistica come Skype e WhatsApp; no a e-mail e sms indesiderati; intensificazione dei controlli da parte di chi commissiona le campagne promozionali; misure semplificate per la pubblicità delle imprese che rispettano le regole: queste in sintesi le misure contenute nelle nuove “Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam” varate dal Garante privacy per combattere il marketing selvaggio e favorire pratiche commerciali “amiche” di utenti e consumatori.

Il provvedimento generale (in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) definisce un primo quadro unitario di misure e accorgimenti utili sia alle imprese che vogliono avviare campagne per pubblicizzare prodotti e servizi, sia a tutti gli utenti che desiderano difendersi dall’invadenza di chi usa senza il loro consenso recapiti e informazioni personali per tempestarli di pubblicità.

Una particolare attenzione è stata posta dall’Autorità verso le nuove frontiere dello spamming, come quello diffuso sui social network (il cosiddetto social spam) o quello che si avvale di pratiche di “marketing virale” o “marketing mirato” che possono comportare modalità sempre più insidiose e invasive della sfera personale.

Queste le principali regole contenute nelle Linee guida.

Le offerte commerciali possono essere inviate solo con il consenso preventivo: Per poter inviare comunicazioni promozionali e materiale pubblicitario tramite sistemi automatizzati (telefonate preregistrate, e-mail, fax, sms, mms) è necessario aver prima acquisito il consenso dei destinatari (opt-in). Tale consenso deve essere specifico, libero, informato e documentato per iscritto.

Maggiori controlli su chi realizza campagne di marketing: Chi commissiona campagne promozionali deve esercitare adeguati controlli per evitare che agenti, subagenti o altri soggetti a cui ha demandato i contatti con i potenziali clienti effettuino spam.

Consenso per l’uso dei dati presenti su Internet e social network: E’ necessario lo specifico consenso del destinatario per inviare messaggi promozionali agli utenti di Facebook, Twitter e altri social network (ad esempio pubblicandoli sulla loro bacheca virtuale) o di altri servizi di messaggistica e Voip come Skype, WhatsApp, Viber, Messenger, e altri ancora. Il fatto che i dati siano accessibili in Rete non significa che possano essere liberamente usati per inviare comunicazioni promozionali automatizzate o per altre attività di marketing “virale” o “mirato”.

“Passaparola” senza consenso: Non è necessario il consenso per inviare e-mail o sms con offerte promozionali ad amici a titolo personale (il cosiddetto “passaparola”).

Se il Garante adotta un approccio più severo contro i messaggi non sollecitati, premia d’altro lato le aziende in regola con semplificazioni delle procedure per l’invio delle email promozionali ai clienti, dando l’ok all’invio di messaggi promozionali via e-mail su beni o servizi analoghi a quelli già acquistati (cosiddetto soft spam).

Inoltre un’azienda può inviare offerte commerciali ai propri “follower” sui social network quando dalla loro iscrizione alla pagina aziendale si evince chiaramente l’interesse o il consenso a ricevere messaggi pubblicitari concernenti il marchio, il prodotto o il servizio offerto. Infine, uno stesso consenso dell’utente vale per diverse attività di marketing (come l’invio di materiale pubblicitario o lo svolgimento di ricerche di mercato); le aziende che intendono raccogliere i dati personali degli utenti per comunicarli o cederli ad altri soggetti a fini promozionali, possono acquisire un unico consenso valido per tutti i soggetti terzi.

Per le aziende non in regola le sanzioni possono arrivare fino a 500.000 euro: chi è vittima dello spam può infatti presentare segnalazioni, reclami o ricorsi al Garante ed esercitare tutti i diritti previsti dal Codice della privacy, inclusa la richiesta di sanzioni. Le società (“persone giuridiche”) non possono chiedere l’intervento formale del Garante privacy, ma possono rivolgersi all’Autorità giudiziaria per azioni civili o penali contro gli spammer.

Contestualmente alle Linee guida, allo scopo di semplificare ulteriormente gli adempimenti in materia di marketing diretto, il Garante ha adottato anche un apposito provvedimento generale sul consenso al trattamento dei dati personali, sempre in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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