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Posteraro: “Copyright, Agcom ha potere regolatorio”

Il commissario dell’Authority spiega che il decreto legislativo 70 stabilisce che le autorità vigilanti mettano fine alle violazioni del diritto d’autore. E sulla disconnessione : “Sarà utilizzata solo se non sarà possibile la rimozione selettiva dei contenuti, ma riguarderà i provider e non gli utenti”

Pubblicato il 14 Ott 2013

E.L.

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Agcom ha competenza giuridica per regolamentare il copyright. Lo ha ribadito il commissario Francesco Posteraro, in occasione del convegno Stampa, editoria, informazione”, organizzato dalla rivista “Diritto e Società” a Napoli. La potestà, ha spiegato Posteraro “deriva dalla legge sul diritto d’autore e dal decreto legislativo n. 70 del 2003, con il quale è stata recepita la direttiva europea sul commercio elettronico. In particolare, la legge attribuisce all’Agcom funzioni di vigilanza riferite alle violazioni del diritto d’autore”.

A sua volta, il decreto legislativo n. 70 prevede che sia l’autorità giudiziaria sia l’autorità amministrativa avente funzioni di vigilanza, ossia l’Agcom, “possano esigere – ha ricordato – anche in via d’urgenza, che i prestatori di servizi della società dell’informazione, ossia i provider, pongano fine alle violazioni del diritto d’autore stesso. Lo schema di regolamento approvato dall’Autorità nello scorso mese di luglio non fa altro, quindi, che disciplinare le modalità di esercizio del potere conferito all’Autorità stessa dalla legge”. In questo contesto giuridico anche le misure volte a reprimere le violazioni ricalcano fedelmente le disposizioni del decreto legislativo n. 70. “Quest’ultimo menziona infatti espressamente la rimozione delle informazioni illecite e la disabilitazione dell’accesso ad esse”, ha evidenziato Posteraro.

Lo schema di regolamento ne prevede l’applicazione secondo un criterio di gradualità: la disabilitazione dell’accesso sarà decisa solo quando non sarà possibile procedere alla rimozione selettiva, come accade in presenza di siti dediti esclusivamente alla pirateria o ospitati su server ubicati all’estero. “Quanto ai soggetti destinatari delle misure – ha spiegato il commissario – essi debbono essere identificati esclusivamente negli internet service provider, come è previsto dal citato decreto legislativo e come risulta dal fatto che solo i provider rientrano nella platea dei soggetti sottoposti ai poteri regolatori dell’Autorità”. In altre parole non sono previste misure nei confronti dei downloader, e neppure nei confronti degli uploader e dei gestori delle pagine internet.

Il commissario Posteraro ha poi illustrato la parte del provvedimento dedicata alla promozione dell’offerta legale e all’educazione dei consumatori, non meno importante, nella filosofia dell’intervento dell’Agcom, di quella dedicata alla repressione delle violazioni. “Al fine di incentivare lo sviluppo dell’offerta legale – ha ricordato – è prevista l’istituzione di un apposito Comitato tecnico, formato dai rappresentanti delle categorie interessate e da quelli di organismi pubblici dotati di competenze in materia di diritto d’autore”.

Per quanto riguarda l’enforcement, il commissario ne ha sottolineato il carattere fortemente “garantistico”, ricordando le disposizioni secondo le quali l’Autorità può attivarsi solo su istanza di parte. “Il titolare del diritto, per potersi rivolgere all’Agcom, deve aver prima formulato una richiesta di rimozione del contenuto protetto al gestore della pagina internet – ha concluso – Appena avviato il procedimento, l’Autorità invita l’uploader, il gestore della pagina internet e i provider ad adeguarsi spontaneamente alla richiesta di rimozione; l’uploader, il gestore della pagina internet e i provider possano presentare controdeduzioni, allegando ogni utile elemento di prova”.

Posteraro ha fatto presente infine che il procedimento amministrativo viene immediatamente archiviato se una qualsiasi delle parti decide di fare ricorso all’autorità giudiziaria e che “i provvedimenti adottati dall’Agcom possono essere ovviamente impugnati dinanzi all’autorità giudiziaria stessa”.

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