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Open data, approvato il decreto sulla trasparenza

Il Cdm dà il via libera al provvedimento: online i patrimoni dei politici, i dati sui piani regolatori e sulle nomine dei direttori generali delle strutture sanitarie. Accolti i rilievi del Garante Privacy sul divieto di diffusione delle info riguardanti la salute. Il ministro Patroni Griffi: “La lotta alla corruzione sarà più facile”

Pubblicato il 15 Feb 2013

Federica Meta

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Il Cdm approva il testo unico per la Trasparenza nella PA. “La trasparenza è il grande deterrente contro la corruzione e l’illegalità. Il testo approvato oggi in via definitiva dal Consiglio dei ministri attua quanto previsto dalle legge anticorruzione, è un ulteriore passo in avanti nell’azione di contrasto – commenta il ministro per la Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi – Per certi versi è anche una riforma strutturale perché impone nuove regole alla politica e alla dirigenza pubblica affinché siano sempre più controllabili. Per questo si può considerare come un passaggio fondamentale nell’azione di prevenzione della corruzione”.

Il testo conferma sostanzialmente l’impianto di quello già approvato in sede preliminare. Infatti sono state introdotte limitate modifiche, in massima parte di carattere tecnico e formale, in accoglimento di osservazioni contenute nei pareri del Garante della privacy e delle vari componenti della Conferenza Unificata (Regioni, province e Comuni). Queste le novità più rilevanti: si è meglio armonizzata la disciplina rispetto a quella del Codice della privacy mediante modifiche all’articolo 4 e all’articolo 26 dove si è espressamente esclusa la pubblicazione online dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie di sussidi e ausili finanziari, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati. Inoltre, si è previsto, su richiesta delle Regioni la pubblicazione dei dati relativi al livello del benessere organizzativo interno alle pubbliche amministrazioni e la pubblicazione dei risultati delle indagini di customer satisfaction effettuati.
Si è inoltre previsto che le Regioni e a statuto speciale e le Province di Trento e Bolzano possono individuare specifiche forme di applicazione della nuova disciplina in ragione della peculiarità dei loro ordinamenti.

Si è fatta, infine, maggiore chiarezza sulle norme abrogate dal decreto legislativo, che intende rappresentare un vero e proprio Codice della trasparenza in modo da evitare dubbi interpretativi. Viene istituito l’obbligo di pubblicità delle situazioni patrimoniali di politici, e parenti entro il secondo grado; degli atti dei procedimenti di approvazione dei piani regolatori e delle varianti urbanistiche; dei dati, in materia sanitaria, relativi alle nomine dei direttori generali, oltre che agli accreditamenti delle strutture cliniche.

Il provvedimento dà una definizione del principio generale di trasparenza: accessibilità totale delle informazioni che riguardano l’organizzazione e l’attività delle PA, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche. 3. si stabilisce il principio della totale accessibilità delle informazioni.

Il modello di ispirazione è quello del Freedom of Information Act statunitense (Foia), che garantisce l’accessibilità di chiunque lo richieda a qualsiasi documento o dato in possesso delle PA, salvo i casi in cui la legge lo esclude espressamente (ad esempio per motivi di sicurezza). Viene introdotto un nuovo istituto ovevro il diritto di accesso civico: questa nuova forma di accesso mira ad alimentare il rapporto di fiducia tra cittadini e PA e a promuovere il principio di legalità (e prevenzione della corruzione). In sostanza, tutti i cittadini hanno diritto di chiedere e ottenere che le PA pubblichino atti, documenti e informazio ni che detengono e che, per qualsiasi motivo, non hanno ancora divulgato.

Si prevede infine l’obbligo per i siti istituzionali di creare un’apposita sezione – “Amministrazion e trasparente” – nella quale inserire tutto quello che stabilisce il provvedimento. Viene disciplinato il Piano triennale per la trasparenza e l’integrità – che è parte integrante del Piano di prevenzione della corruzione – e che deve indicare le modalità di attuazione degli obblighi di trasparenza e gli obiettivi collegati con il piano della performance.

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