L’attuale obbligo di pareri incrociati per la realizzazione dei data center necessita oggi di una svolta. Pena: arrivare ultimi o addirittura perdere il treno per addestrare algoritmi e gestire gli enormi flussi di dati che vengono prodotti oggi. Una specifica misura del DL Bollette (D.L. 20 febbraio 2026, n. 21) prova a tracciare questa rotta.
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L’accentramento delle competenze e il perimetro UE
L’articolo 8 del decreto introduce una novità sostanziale, un procedimento unico per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati e delle relative reti di connessione. La competenza viene accentrata in capo all’Autorità che rilascia l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di livello almeno provinciale.
La misura non è generica, ma riprende le definizioni del Regolamento UE 2024/1364, secondo cui il raggio d’azione copre l’intera tipologia di infrastrutture: dai centri dati aziendali a quelli in coubicazione – dove più clienti gestiscono i propri server – fino al co-hosting, dove il gestore fornisce anche l’hardware e l’infrastruttura di sostegno.
L’introduzione di un procedimento unico per i centri dati appare quindi coerente con le politiche europee di rafforzamento della sovranità digitale e di sviluppo delle infrastrutture per l’intelligenza artificiale. La misura incide inoltre sulla creazione di ecosistemi digitali integrati (v. data center in co-ubicazione e hosting) e filiere tecnologiche.
Funzionamento e tempi del procedimento unico
Il cuore del provvedimento è la concentrazione procedimentale. Il proponente presenta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti per il rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, inclusi quelli per l’autorizzazione integrata ambientale, la valutazione di impatto ambientale e l’autorizzazione paesaggistica.
Il procedimento unico ha una durata non superiore a dieci mesi decorrenti dalla verificata completezza della documentazione e i termini per le valutazioni VIA sono dimezzati. Il termine di dieci mesi non è prorogabile (salvo casi eccezionali) e comunque per un massimo di tre mesi, in ragione della natura, della complessità, dell’ubicazione ovvero della portata del progetto.
Il Legislatore ha previsto una corsia preferenziale ulteriore, visto che se il progetto è dichiarato di interesse strategico nazionale si applicano le procedure accelerate del DL 104/2023.
L’opportunità strategica e il richiamo dell’AGCM
L’utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati e certi rappresenta senza dubbio un’opportunità di sviluppo delle infrastrutture e di attrazione degli investimenti. In un mercato globale, la rapidità di esecuzione è il primo fattore che determina dove un investitore decide di posare la “prima pietra” digitale.
Non è un caso che l’AGCM abbia recentemente acceso i fari sul Quantum Computing, sottolineando come questa tecnologia richieda investimenti massicci e infrastrutture fisiche uniche (Provvedimento AGCM n. 31872).
Le criticità attuative e i rischi di paralisi
Tuttavia, il percorso non è privo di criticità. L’introduzione del procedimento unico presenta alcune insidie. I problemi arrivano nella fase di attuazione. Il termine di dieci mesi manca di meccanismi automatici, come poteri sostitutivi certi, che ne garantiscano il rispetto in caso di inerzia dell’Amministrazione.
C’è poi il nodo della “completezza della documentazione“. Il termine previsto dalla legge decorre solo dopo che gli uffici hanno verificato che la richiesta sia completa. L’assenza di termini anche per questa fase preliminare comporta il rischio che il procedimento rimanga in attesa di essere istruito per mesi.
Il sovraccarico amministrativo
Sotto il profilo organizzativo, poi, la misura non sembra accompagnata da un adeguato rafforzamento delle strutture amministrative coinvolte, già gravate da numerosi procedimenti anche per misure acceleratorie analoghe già previste per elettrodotti della Rete Nazionale (D.L. n. 239/2003), gasdotti e oleodotti (D.L. n. 57/2023), impianti di stoccaggio di rifiuti speciali (d.lgs. n. 31/2017), impianti da fonti rinnovabili (d.lgs. n. 387/2003), impianti off-shore (d.lgs. n. 190/2024) e interventi in Zone economiche speciali (D.L. 91/2017). Ciò potrebbe determinare un effetto congestione, soprattutto nelle amministrazioni territoriali.
Infine, l’assenza di una disciplina transitoria in favore di progetti già pendenti crea inoltre profili di incertezza che potrebbero frenare chi ha già scommesso sul Paese.
In sede di conversione del decreto, entro fine aprile, il Legislatore avrà l’occasione di intervenire su queste criticità. Per far sì che l’Italia non sia solo un utente dell’AI, ma la sua casa fisica e strategica.






