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Iva ridotta per gli ebook? Il “no” dell’avvocato generale Ue

Il parere di Juliane Kokott su un ricorso della Corte costituzionale polacca: “Non esiste necessariamente un rapporto di concorrenza fra la versione digitale su supporto fisico e la versione cartacea. L’imposta va ridotta soltanto per i libri su cd-rom”

Pubblicato il 08 Set 2016

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Ridurre l’aliquota Iva per i libri “in digitale”, equiparandoli alla versione cartacea, è lecito soltanto nel caso dei testi su cd-rom, ma non per gli e-book. Lo stabilisce nel suo parere l’avvocato generale della Corte Ue Juliane Kokott rispondendo a una sollecitazione sollevata dalla Corte costituzionale della Polonia.

“La direttiva Iva – recitano le conclusioni dell’avvocato, che non sono vincolanti ma saranno prese in considerazione dalla Corte nel pronunciamento finale – nei limiti in cui riserva l’aliquota Iva ridotta a libri, giornali e riviste in versione cartacea così come ai libri in versione digitale forniti tramite un supporto fisico, è valida”.

“Per quanto attiene ai libri, la Corte ha già stabilito che non esiste necessariamente un rapporto di concorrenza fra la versione digitale su supporto fisico e la versione cartacea. Al contrario, l’esistenza di una concorrenza di tal genere dipende da una moltitudine di circostanze, che possono variare non solo da Stato membro a Stato membro, ma anche nel corso del tempo”.

“In considerazione dei costi di distribuzione notevolmente diversi, esiste una differenza sostanziale tra le pubblicazioni in forma cartacea e quelle in formato digitale per quanto concerne i bisogni di promozione e quindi lo scopo perseguito dall’aliquota ridotta per le pubblicazioni, cioè la promozione dell’educazione del cittadino dell’Unione attraverso la lettura di libri, giornali e riviste. In ogni caso – conclude il parere – ad oggi, la differenza di trattamento è giustificata. Ciò emerge segnatamente dal legittimo obiettivo perseguito dal legislatore di prevedere uno specifico sistema di tassazione per i servizi elettronici. Non vi è pertanto violazione del principio di parità di trattamento“.

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