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Data center, Bruxelles stringe sul rating energetico: focus sulle rinnovabili



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La proposta della Commissione introduce etichette elettroniche e criteri più selettivi sull’uso delle garanzie d’origine, con possibili effetti su approvvigionamenti, contratti di lungo periodo e strumenti virtuali. Ecco le novità e gli impatti

Pubblicato il 4 mag 2026

Riccardo Malavolti

Avvocato DLA Paper

Giulio Maroncelli

Partner DLA Paper



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Punti chiave

  • La Commissione propone modifiche al Regolamento Delegato (UE) 2024/1364: etichette elettroniche generate dalla banca dati europea, classificazione annuale e pubblicazione entro il 15/08/2027.
  • Introduzione di vincoli sulle GO unbundled per l’offsetting: generazione nella stessa area di mercato, stesso intervallo temporale (15 minuti) e impianti ≤10 anni; PPA esentati.
  • Impatto: rischio di ridotta disponibilità di GO in paesi come l’Italia; contratti al 15/05/2026 godono di grandfathering; i PPA virtuali potrebbero essere contabilizzati come GO e non come ERES_PPA.
Riassunto generato con AI

La Commissione europea ha pubblicato il 26 marzo 2026 la proposta intitolata ” Energy efficiency – rating scheme for data centres in Europe”, con cui propone modifiche – attualmente previste per l’adozione nel secondo trimestre del 2026 – al Regolamento Delegato (UE) 2024/1364. Operatori e stakeholder sono stati invitati a trasmettere osservazioni entro il 23 aprile 2026.

Le modifiche proposte al Regolamento Delegato (UE) 2024/1364 rappresentano la seconda tappa della progressiva costruzione del quadro regolatorio sui data center prevista dall’articolo 33(3) della Direttiva (UE) 2023/1791 sull’efficienza energetica.

La prima fase è coincisa con l’adozione del Regolamento Delegato (UE) 2024/1364, che ha introdotto: (i) uno schema comune dell’Unione per il rating dei data center; (ii) una banca dati europea dei data center; e (iii) obblighi di reporting per gli operatori, relativi a specifici indicatori chiave di prestazione (KPI).

Etichette elettroniche e classificazione

Le modifiche ora in consultazione mirano a disciplinare il rilascio di etichette elettroniche e a definire i criteri per utilizzare le informazioni registrate nella banca dati europea ai fini dell’attribuzione del rating ai data center. I data center saranno classificati mediante etichette elettroniche generate automaticamente dalla banca dati europea entro il 15 agosto 2027, e successivamente con cadenza annuale. Un fac-simile dell’etichetta è incluso nell’Allegato II della bozza di regolamento delegato (disponibile al seguente link: Energy efficiency – rating scheme for data centres in Europe). Le etichette saranno pubblicamente accessibili attraverso la banca dati europea.

Le informazioni riportate sull’etichetta includono:

· una ripartizione del consumo di energia rinnovabile secondo gli indicatori di performance indicati nell’Allegato II.1 del Regolamento Delegato (UE) 2024/1364, tra cui: (A) consumo totale di energia elettrica rinnovabile comprovato da garanzie di origine (“GO”); (B) consumo totale di energia elettrica rinnovabile nell’ambito di power purchase agreements (“PPA”); e (C) consumo totale di energia elettrica rinnovabile proveniente da impianti di generazione rinnovabile on-site;

· gli indici di Power Usage Effectiveness (“PUE”) e Water Usage Effectiveness (“WUE”), con le relative bande di rating indicate nell’Allegato I della bozza.

Il nodo delle garanzie di origine

Il Regolamento Delegato (UE) 2024/1364, allo stato, prevede che il consumo totale di energia elettrica rinnovabile comprovato da GO (punto (A) sopra) sia calcolato come somma delle GO acquistate e cancellate (ai fini di rendicontazione) dal data center dichiarante.

Le modifiche in consultazione introdurrebbero, tuttavia, vincoli aggiuntivi sull’utilizzo delle GO a fini dell’offsetting laddove tali GO siano disaccoppiate (“unbundled”) dai PPA. In particolare, le GO dovrebbero essere generate:

(i) all’interno della medesima area di mercato elettrico del consumatore;

(ii) nella stessa unità temporale di mercato del consumo (ossia l’intervallo di regolazione di 15 minuti); e

(iii) da impianti entrati in esercizio non oltre dieci anni prima dell’anno di rendicontazione considerato.

I rischi per l’Italia

In proposito, si osserva che il requisito di cui al punto (i) (abbinamento per area di mercato) rischia di produrre effetti sproporzionati in Stati membri con peculiari caratteristiche geografiche e di mercato, tra cui l’Italia. Abbiamo rappresentato tali criticità nell’ambito delle osservazioni trasmesse sulla proposta della Commissione, evidenziando che, in alcuni Stati membri, l’applicazione di una regola di abbinamento ” area di mercato per area di mercato” potrebbe ridurre sensibilmente la disponibilità di GO ammissibili per molti data center, rispetto a Stati membri che operano come un’unica area di mercato.

I contratti di lungo termine per l’acquisto di GO già in essere al 15 maggio 2026 beneficerebbero di un regime di salvaguardia (grandfathering) e sarebbero esentati da tali requisiti fino alla rispettiva scadenza o al rinnovo.

PPA e GO unbundled

Parallelamente, secondo la proposta della Commissione, l’elettricità acquistata nell’ambito di PPA (punto (B) sopra) e le GO correlate non sarebbero soggette ai medesimi requisiti applicabili alle GO unbundled (ossia abbinamento per unità temporale e area di mercato, oltre al vincolo relativo alla data di entrata in esercizio) ai fini dell’offsetting.

Alla luce di quanto sopra, la modifica proposta dalla Commissione inciderebbe soprattutto sull’approvvigionamento di GO unbundled sul mercato e potrebbe rendere non utilizzabile ai fini dell’offsetting nello schema di rating, una quota significativa di tali GO.

La proposta della Commissione appare, invece, poco probabile che produca un impatto diretto sui PPA già sottoscritti (o che saranno sottoscritti) dagli operatori di data center. In particolare, anche laddove un deficit di GO venga colmato mediante la consegna di GO sostitutive, tali GO sostitutive potrebbero, in via argomentabile, rientrare nella nozione di energia elettrica acquistata nell’ambito di PPA (punto (B) sopra), a seconda dell’allocazione contrattuale delle responsabilità e della meccanica della struttura PPA considerata.

Gli effetti indiretti sui contratti

Un impatto indiretto sui PPA potrebbe tuttavia emergere quando l’eventuale deficit di GO non sia rimediato tramite GO sostitutive consegnate all’acquirente, bensì mediante compensazione monetaria, successivamente utilizzata dal proprietario del data center per acquistare sul mercato GO sostitutive unbundled. In tale scenario, affinché le GO unbundled sostitutive siano ammissibili a fini dell’offsetting, esse dovrebbero rispettare i requisiti sopra indicati (abbinamento temporale e per area di mercato, oltre al vincolo di anzianità

dell’impianto), e il meccanismo di compensazione dovrebbe riflettere il potenziale maggiore costo di GO unbundled conformi a tali requisiti.

La questione dei PPA virtuali

Da ultimo, vale la pena notare che l’attuale definizione di energia elettrica acquistata nell’ambito di PPA (“ERES_PPA”) nel Regolamento Delegato (UE) 2024/1364 – che, secondo la bozza della Commissione, rimarrebbe invariata – sembra riferirsi prevalentemente ai PPA fisici. Tale conclusione discende: (i) dal fatto che ERES_PPA è espresso in kWh ed è definito con riferimento a “la quantità di energia […] che entra nel perimetro del data centre, e che non può essere conteggiata per più di un data center”; e (ii) dall’assenza di una definizione di “PPA” nel Regolamento Delegato (UE) 2024/1364 e nella Direttiva (UE) 2023/1791, essendo la definizione più vicina nel diritto dell’UE quella contenuta nella RED II, che fa riferimento a “un contratto con il quale una persona fisica o giuridica si impegna ad acquistare energia elettrica da fonti rinnovabili direttamente da un produttore”.

Poiché i PPA virtuali non comportano l’acquisto e la consegna fisica di energia elettrica, ma operano piuttosto come strumenti di copertura finanziaria (con la transazione fisica tipicamente limitata al trasferimento e all’annullamento delle GO), essi non sembrano rientrare in tale definizione; appaiono invece più correttamente rendicontabili come consumo di energia rinnovabile comprovato da GO, piuttosto che come elettricità acquistata nell’ambito di PPA.

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