LA DECISIONE

Processo tributario telematico, ok alle udienze online. Ma solo su Teams



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Creato dal Mef un canale di comunicazione criptato su rete pubblica gestito in cloud con data center situati nell’Ue. Attesi un risparmio sui costi e un miglioramento dell’efficienza generale del sistema

Pubblicato il 2 dic 2025



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L’Italia autorizza le udienze a distanza del processo tributario telematico: dopo la diffusione, da parte del Ministero dell’Economia, delle regole tecnico-operative contenute in un decreto ad hoc dello scorso 24 novembre, dal primo dicembre diventano realtà i collegamenti audiovisivi da remoto per dirimere le liti fiscali, utilizzando, però, esclusivamente la piattaforma Microsoft Teams.

Le udienze online sono disciplinate dal Dm Mef 24 novembre 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 novembre 2025 n. 275.

Le disposizioni – che hanno lo scopo del risparmio dei costi per il minore ricorso all’impiego di carta e agli spostamenti, e all’efficientamento del sistema – si applicano al contenzioso presso le corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.

Via libera alle udienze tributarie su Teams

Dal primo dicembre, dunque, le udienze a distanza si possono svolgere mediante collegamenti che “viaggiano” online su Microsoft Teams, il cui servizio è reso con un canale di comunicazione criptato su rete telematica pubblica con un sistema di gestione e controllo su cloud in aree di data center ubicati nel territorio dell’Unione europea.

Per l’uso della piattaforma, il Mef si avvale del supporto di Sogei, il partner tecnologico del Ministero dell’Economia e di altre amministrazioni pubbliche nazionali, che assume il ruolo di responsabile ai fini del trattamento dei dati personali.

e un regime transitorio fino al 31 dicembre 2025. Dal 1° gennaio 2026, i rinvii interni si allineano al Testo unico della giustizia tributaria. Prevista l’adozione e l’aggiornamento costante di Linee guida tecnico‑operative e il ruolo di Sogei come responsabile del trattamento dati.

La protezione della privacy

Le udienze da remoto, al pari di quelle in presenza, assicurano la visibilità reciproca e la possibilità di udire i partecipanti, garantendo così la partecipazione e il contraddittorio: almeno tre giorni prima della seduta, l’ufficio di segreteria invia un link personale (e non cedibile) attraverso la posta elettronica istituzionale per partecipare all’evento ai magistrati, ai professionisti e a coloro che sono coinvolti, insieme all’orario e all’informativa sul trattamento dei dati secondo le prescrizioni del Garante della privacy. Il verbale digitale sarà siglato con firma elettronica qualificata.

È vietata la registrazione delle udienze e non è neppure consentito l’uso di messaggistica interna, avviando delle chat, oppure il deposito di documenti tramite la piattaforma.

Qualora, infine, non dovesse funzionare correttamente il collegamento da remoto, sarà il presidente, o il giudice monocratico ad avere l’autorità di sospendere la seduta. E, nel caso in cui sia impossibile ripristinarla online in tempi brevi, la farà slittare.

La spinta sul processo civile tematico

Già da quasi due anni l‘Italia va avanti sul processo civile telematico: con il decreto legislativo approvato in via preliminare a febbraio 2024 dal consiglio dei ministri, il nostro Paese ha modificato il precedente dlgs 149/2022 (riforma Cartabia del processo civile) e dato forma alle misure volute dal governo Meloni, nel quadro degli impegni assunti con il Pnrr, per la “semplificazione, speditezza e razionalizzazione” delle procedure in sede civile.

Il testo, in particolare, ha apportato modifiche al Codice civile, al Codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, con l’obiettivo di risolvere alcune difficoltà applicative e apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della recente riforma: via dunque, ad esempio, le note di iscrizioni a ruolo, il numero di fax degli avvocati da riportare sugli atti difensivi, i biglietti delle cancellerie agli studi legali e le domiciliazioni fuori sede presso avvocati corrispondenti.

Al loro posto, invece, fattura elettronica e scritture contabili senza bisogno di bolli e vidimazioni come prova del credito per i decreti ingiuntivi, uso della Pec e depositi telematici: l’obiettivo è quello della piena digitalizzazione, tenendo però presente che il correttivo introduce un salvagente per le udienze in presenza quando queste si rendano necessarie.

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