INVESTMENT COMPACT

Startup senza notaio, sì ma quando?

La misura per velocizzare l’iter di costituzione delle nuove aziende si impantana nelle maglie dei “cavilli”. Il ministero dello Sviluppo a CorCom: “Stiamo lavorando alla norma attuativa, serve più che meticolosa attenzione alla sicurezza per evitare comportamenti illegali”

Pubblicato il 02 Apr 2015

Startup senza notaio, sì ma quando?

Tempi incerti per la messa a regime delle semplificazioni destinate alle startup innovative. Il ministero dello Sviluppo economico sta infatti lavorando all’elaborazione del decreto che istituisce il modello uniforme sulla costituzione e modfica di imprese innovative che sostituisce la firma del notaio. L’Investment compact, infatti, ha previsto che tali procedure possano avvenire senza notaio, con un risparmio tra i 1500 e i 2500 euro.

“Il ministero sta lavorando all’elaborazione di una norma attuativa che istituisca un modello standard, un atto costitutivo tipizzato che consenta la corretta applicazione della Legge n°33 del 24 marzo 2015 – fanno sapere dal Mise a CorCom– Proprio la prevista eliminazione dell’intervento del notaio (con la sua funzione di minuzioso controllo) nella costituzione e nelle successive modifiche delle startup innovative, impone in questo lavoro una più che meticolosa attenzione alla sicurezza, onde evitare, per esempio, fenomeni di riciclaggio o di altri comportamenti illegali. Per essere ben svolto, questo compito richiederà tempi sicuramente non brevissimi”.

L’Investment compact stabilisce che sia un sito del ministero dello Sviluppo economico, appositamente dedicato, a permettere alle stesse di ricercare agevolazioni; allo stesso modo si prevede che per le Pmi sia possibile eliminare il passaggio dal notaio.

Per farlo, l’atto costitutivo e le successive modificazioni dovranno essere redatti secondo un modello uniforme che sarà adottato, appunto, con decreto del Mise. L’operatività della nuova norma è subordinata, a questo punto, solo alla messa a disposizione del modello. Una volta disponibile, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dai soci. Poi, a cura degli stessi, dovrà essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese. Resta comunque la possibilità per le imprese di passare dal notaio se ritenuto opportuno e di inserire condizioni particolari negli atti costitutivi.

Nel dettaglio nell’articolo 10-bis della legge 24 marzo 2015 si legge che “l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Leggendo l’art. 24, di cui sopra, relativo alla firma digitale, al punto 2 emerge la specifica che l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.

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