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Fascicolo sanitario elettronico, via libera dalla Stato-Regioni

La Conferenza approva lo schema di Dpcm che regola il sistema: definiti contenuti, responsabilità dei soggetti coinvolti e trattamento dei dati personali

Pubblicato il 18 Mar 2014

F.Me.

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Via libera definitivo della Conferenza Stato-Regioni allo schema di Dpcm sul fascicolo sanitario elettronico. Il provvedimento ottempera a quando stabilito nella legge n. 221 del 17 dicembre 2012, e successive modificazioni (misure urgenti per la crescita del paese), in coerenza con le norme sulla privacy.

In tutto 30 articoli strutturati in sette capi che disciplinano, oltre a quando dovrà essere contenuto nel Fascicolo sanitario elettronico, la responsabilità e i compiti dei soggetti coinvolti, le garanzie e le misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali, le modalità e i livelli diversificati di accesso al Fse modulandoli secondo le diverse finalità.

L’obiettivo è presentare in modo molto chiaro le disposizioni specifiche per le tre diverse finalità perseguite dal Fse: cura, ricerca e governo.

Nel Fse dovranno essere contenuti uno “zoccolo duro” di dati, uguale in tutte le Regioni (oltre ai dati identificativi dell’assistito, referti, verbali di pronto soccorso, lettere di dimissione, dossier farmaceutico, consenso o diniego alla donazione di organi) e altri dati integrativi la cui alimentazione è lasciata alle scelte regionali (ad esempio: prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, prenotazioni specialistiche e di ricovero, cartelle cliniche, Adi, erogazioni di farmaci, vaccinazioni, certificati medici, esenzioni). Ma il Fse conterrà inoltre un “taccuino personale dell’Assistito” all’interno del quale potrà inserire autonomamente dati e documenti personali sui propri percorsi di cura, effettuati anche in strutture private.

La titolarità del trattamento per finalità di cura compete ai soggetti del Ssn e dei servizi socio-sanitari che prendono in cura l’assistito e presso cui sono redatti i dati e i documenti sanitari che alimentano il Fse. Ma il provvedimento specifica anche il diritto dei cittadini che alcuni dati e documenti non possano essere consultati dai soggetti che accedono al Fse. Anzi, per tutelare ancora di più la privacy dell’assistito si stabilisce anche il principio del cd “oscuramento dell’oscuramento”, ossia che quanti accedono ai dati non possono venire automaticamente a conoscenza del fatto che l’assistito ha operato questa scelta.

Per quanto riguarda invece la titolarità del trattamento dei dati per finalità di ricerca questa spetta a Regioni, Province e al ministero della Salute, nei limiti delle competenze stabilite dalla legge. Ma a patto che questi dati siano privati dei dati identificativi dell’assistito e “nel rispetto dei principi di indispensabilità, necessità, pertinenza e non eccedenza” delle finalità di ricerca. Stesso discorso per il trattamento dei dati per finalità di governo la cui titolarità compete non solo a Regioni, Province e Salute, ma anche al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sempre nei limiti delle rispettive competenze attribuite dalla legge.

Per monitorare e indirizzare le disposizioni in materia di Fse sarà istituito, nell’ambito della cabina di regia del Nsis, un tavolo tecnico ad hoc.

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