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E-fattura, più incentivi ai privati: il Cdm approva il decreto

Licenziato in via preliminare il dlgs che regola i rapporti tra imprese: rimborsi Iva più veloci e meno comunicazioni relative allo “spesometro” per chi utilizza la via telematica. Dal 2016 il primo servizio base dell’Agenzia delle Entrate. Norme in vigore dal 1° gennaio 2017

Pubblicato il 21 Apr 2015

F.Me.

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La fatturazione elettronica “sbarca” anche nelle imprese o meglio nei rapporti tra imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo che introduce misure volte ad incentivare, mediante la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti, l’utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il provvedimento, che ora dovrà passare al vaglio delle commissioni parlamentari competenti, stabilisce meccanismi di riscontro tra la documentazione in materia di imposta di Iva e le transazioni effettuate, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti.

La misura introduce incentivi, in termini di riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, a vantaggio delle imprese che utilizzano la e-fattura. “Il provvedimento – spiegano da Palazzo Chigi – è in linea con l’impostazione dell’Ocse, secondo cui il fisco deve trasformarsi da verificatore ex post a soggetto che facilita gli adempimenti fiscali sfruttando le leve della tecnologia”.

L’utilizzo della fatturazione elettronica è facoltativo. Il decreto prevede, in via opzionale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate di tutte le fatture emesse e ricevute. E per agevolare le imprese nell’uso del nuovo strumento telematico l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile gratuitamente, a decorrere dal 1° luglio 2016, il servizio base per la predisposizione del file contenente i dati della fattura e il suo invio.

“Le regole tecniche e i termini per la trasmissione telematica delle fatture secondo principi di semplificazione, economicità e minimo aggravio per i contribuenti sono definite con un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate”, fa sapere la nota del governo.

Importanti novità riguardano anche le modalità nuove e semplificate per i controlli fiscali (che saranno dettagliate con un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze): i controlli potranno essere effettuati, anche da remoto, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti ed evitando di ostacolare il normale svolgimento delle attività. Viene poi esclusa la duplicazione nella richiesta di dati.

Per tutti i soggetti che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi (essenzialmente il settore del commercio) è prevista la facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi, in sostituzione degli obblighi di registrazione. L’opzione ha effetto per cinque anni e si estende di quinquennio in quinquennio. In sostanza si tratta del superamento dello scontrino a fini fiscali. Resta comunque fermo l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente (necessaria ad esempio per attivare una garanzia, o per dimostrare un avvenuto acquisto)

Per i gestori dei distributori automatici la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati è obbligatoria.

Per i soggetti, infine, che scelgono di avvalersi della fatturazione elettronica vengono meno gli obblighi di comunicazione relativi al cosiddetto “spesometro” e alle “black list”. Inoltre, beneficiano di rimborsi Iva più veloci.

Plauso di Confindustria che definisce “condivisibili gli obiettivi dello schema di decreto sulla fatturazione elettronica”. “Siamo soddisfatti del lavoro fatto finora – commenta una nota – Auspichiamo che l’iter dei decreti presso le Commissioni parlamentari possa essere l’occasione per irrobustirne l’impianto, andando nella direzione di un rafforzamento dei diritti dei contribuenti e che il Governo apra subito il cantiere dei prossimi decreti attuativi, a partire dalla revisione del sistema sanzionatorio tributario e della riforma del catasto”.

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