CONCORRENZA

E-tourism, sanzioni ridotte ai portali online

Il Tar del Lazio “taglia” le multe comminate dall’Antitrust ai siti lastminute.com, volagratis.com, opodo.com, govolo.com, edreams.it e gotogate.it. Non ci sarebbe nessuna applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli

Pubblicato il 03 Mag 2019

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Sanzioni ridotte per cinque portali che operano come agenzie e comparatori turistici online attraverso i siti www.it.lastminute.com, www.volagratis.com, www.opodo.it, www.govolo.it, www.edreams.it e www.gotogate.it. L’ha deciso il Tar del Lazio con una serie di sentenze con le quali ha deciso cinque ricorsi proposti da LMnext, BravoNext, Go Voyages, Opodo Italia ed eDreams.

Tutte erano state multate alla fine del 2017 a conclusione di indagini avviate anche sulla base di segnalazioni pervenute da associazioni di consumatori e all’esito dell’attività di verifica di 352 siti web di comparatori turistici nell’Ue coordinata dalla Commissione europea. L’Autorità riscontrò la presenza di informazioni non sufficientemente trasparenti e d’immediata comprensione per il consumatore, ad ostacolare l’esercizio dei relativi diritti, riferite alle responsabilità del soggetto che offre il servizio di intermediazione, all’identità della piattaforma per le prenotazioni alberghiere, ai criteri in base ai quali sono calcolati gli sconti praticati.

Le contestazioni riguardarono, inoltre, l’applicazione di un supplemento di prezzo in relazione alla tipologia di carta di pagamento utilizzata per l’acquisto di voli. Ed è proprio quest’ultima contestazione che è stata ritenuta illegittima dal Tar, con scorporo della parte di sanzione alla stessa riferita. Per la parte dei ricorsi accolti, il Tar ha osservato che la motivazione del provvedimento sanzionatorio “contraddice la tesi dell’Autorità della riconducibilità della condotta rilevata alla violazione dell’art. 62 del Codice del consumo.

Infatti, a ben vedere, sebbene l’Autorità formalmente contesti al professionista di imporre un prezzo più alto al consumatore nel caso in cui scelga di “pagare” con una carta specifica “in realtà non offre elementi a supporto di tale tesi, rimasta indimostrata, bensì a supporto della diversa tesi per cui il professionista non informerebbe correttamente il consumatore del fatto che solo scegliendo di pagare con la suddetta carta egli avrebbe diritto ad uno sconto: sconto che, peraltro, la stessa Autorità riconosce essere legittimamente praticabile in base alla normativa vigente”.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori condotte sanzionate, per i giudici amministrativi “correttamente l’Autorità ha ritenuto la condotta in rassegna contraria alla diligenza del professionista, in quanto non conforme al livello di competenza e attenzione ragionevolmente esigibili in base ai principi di correttezza e di buona fede che dovrebbero generalmente informare le condotte commerciali di un operatore dello specifico settore di attività”. Alla fine, le sanzioni disposte dal Tar si attestano su: 90mila euro per LMnext, 1.530.000 euro per BravoNext, 535.000 euro per Go Voyages, 49.000 euro per Opodo Italia e 400.000 euro per eDreams. Resta da decidere la posizione di Oy Srg Finland, anch’essa sanzionata (con 270mila euro) e proponente ricorso; per lei, udienza di merito il prossimo 19 giugno.

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