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Lcn, Aeranti-Corallo: “Penalizzati da nuovo Piano Agcom”

L’associazione delle emittenti locali protesta contro il provvedimento: “Ridotti i nostri spazi, perdiamo complessivamente 50 numerazioni”. E, dopo la pubblicazione del testo, potrebbe decidere un ricorso al Tar

Pubblicato il 25 Mar 2013

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Le tv locali sono uscite penalizzate dal nuovo Piano di numerazione automatica dei canali (Lcn) approvato il 21 marzo dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Lo sostiene Aeranti-Corallo, l’associazione che le rappresenta, prospettando l’eventualità di un ricorso al Tar Lazio per chiederne l’annullamento.

L’approvazione del Piano si era resa necessaria dopo l’annullamento del precedente (delibera 366/10/Cons) da parte della magistratura amministrativa. Il testo della nuova delibera verrà pubblicato nei prossimi giorni.

Nel comunicato diffuso dall’Agcom il 21 marzo si evidenzia che le numerazioni attribuite alle tv locali nel nuovo piano sono collocate in cinque archi. Nel 1° arco vengono attribuiti i numeri 10-19 e 97-99; nel 2° i numeri 110-119 e 197-199. Nel 3°, 7° e 10° arco, rispettivamente, i numeri 201-299, 601-699, 901-999. Le numerazioni attribuite alle tv locali sono in totale 323, rispetto alle 219 previste dal precedente piano; tuttavia, le numerazioni previste nel primo e secondo arco sono solo 13 per arco, contro le precedenti 38 per arco. “Non sono più attribuite all’emittenza locale – sottolinea Aeranti-Corallo – le numerazioni 71-96 e 171-196. L’emittenza locale perde così 25 numerazioni nel primo arco e 25 nel secondo arco, con evidenti conseguenze sul piano della visibilità complessiva”.

La delibera prevede inoltre, prosegue l’associazione, che alle televisioni leader dei rispettivi territori che trasmettono lo stesso programma in più regioni siano riservate le numerazioni 10, 97, 98 e 99, ma solo con la lettura del testo integrale del provvedimento si potrà comprendere quali siano in concreto i soggetti che abbiano titolo a concorrere per tali numerazioni. Su questo punto, la preoccupazione degli editori televisivi locali è quella di evitare che l’assegnazione di tali numerazioni possa essere subordinata alla partecipazione o meno ad eventuali accordi per trasmissioni pluriterritoriali, con la conseguenza che, in caso di cessazione degli accordi stessi, le emittenti interessate perdano il diritto alla propria numerazione. È evidente, infatti, che le numerazioni siano di esclusiva competenza delle televisioni locali e che pertanto le stesse non possano essere vincolate alla diffusione o meno di determinati programmi insieme ad altre emittenti.

Le numerazioni a ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi verranno attribuite – ricorda Aeranti-Corallo – in base ai criteri fissati dallo schema di provvedimento di cui alla delibera 422/12/Cons, cioè qualità della programmazione, valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e al numero di dipendenti impiegati in modo continuativo; preferenze degli utenti e radicamento sul territorio, valutati in base agli indici di ascolto, alla storicità e al grado di copertura del canale.

Per consentire una ordinata transizione al nuovo piano Lcn, l’Agcom ha previsto il mantenimento delle attuali numerazioni sino all’attribuzione di quelle nuove da parte del Ministero. Inoltre, per evitare disservizi all’utenza, la risintonizzazione automatica avverrà in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale.

Aeranti-Corallo ha sempre sostenuto – anche in sede giudiziale – l’originaria delibera n. 366/10/Cons, dove le tv locali avevano ottenuto buoni posizionamenti, essendo preoccupata che in sede di una eventuale modifica della stessa, l’emittenza locale potesse essere penalizzata. “Dobbiamo ora, purtroppo, constatare – sostengono le tv locali riunite nell’associazione – che tale preoccupazione era assolutamente fondata.

Occorrerà ora attendere la pubblicazione del testo della nuova delibera – proseguono – per poter valutare in maniera approfondita l’impatto della stessa e le ricadute sul comparto, nonché l’eventuale opportunità di proporre ricorso al Tar Lazio per chiederne l’annullamento”.

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