LA SENTENZA

Web tax, dalla Cassazione un duro colpo

Una sentenza della Suprema Corte stabilisce che le società devono sottostare alle norme fiscali del paese dove è localizzata la gestione della piattaforma web nel caso in cui questa rappresenti il “core business”

Pubblicato il 21 Gen 2014

Federica Meta

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La Corte di Cassazione ha stabilito un altro importante concetto in materia di commercio elettronico. Con la sentenza n. 1811 del 17 gennaio 2014, sezione penale, è stato infatti chiarito che non sia importante tanto dove si trovi la piattaforma web sul quale si svolga attività di commercio elettronico ma il luogo in cui la società che la gestisce sia fiscalmente da considerarsi residente. Nello specifico per la Suprema Corte è determinante il luogo in cui si svolge l’attività principale delle società ovvero che la persona giuridica debba considerarsi residente nello Stato in cui è localizzata la sede di direzione effettiva dell’ente (nel caso delle web company le gestione della piattaforma web).

Lette in controluce le conclusioni della Cassazioni darebbero un ulteriore colpo alla web tax che mira a tassare le web company che non sono sottoposte alle norme fiscali italiane, avendo la sede legale fuori dai nostri confini.

Riguardo il caso della sentenza della Cassazione, il server di giochi on line si trovava a Malta ma per l’attività la società la cui sede legale era anche Malta aveva chiesto la relativa concessione allo stato italiano ed i clienti erano italiani, con sede operativa in Italia. L’aver richiesto ed ottenuto la concessione in Italia pertanto è stato il motivo sufficiente a configurare in prima analisi l’oggetto sociale in Italia e, di conseguenza, ivi anche la residenza.
La Corte Suprema invece non ha accolto la conclusione del Tribunale e viceversa ha evidenziato quanto fosse importante il luogo in cui si svolgesse effettivamente l’oggetto principale dell’attività indipendentemente da dove si fosse richiesta ed ottenuto la concessione (presupposto oggettivo per lo svolgimento dell’attività).

Poiché la gestione della piattaforma in tal caso era fondamentale per lo svolgimento dell’oggetto sociale e veniva svolta da Malta la residenza fiscale doveva essere rinvenuta proprio a Malta, non rilevando il fatto che la clientela fosse perlopiù italiana.
Al fine di pervenire a tale giudizio finale, la Corte ha richiamato ed applicato per analogia sostanzialmente quanto previsto da criteri e principi stabiliti dalla Convenzione Ocse che stabiliscono che la persona giuridica debba considerarsi residente nello Stato in cui è localizzata la sede di direzione effettiva dell’ente.

Inoltre è stato richiamato il criterio dell’oggetto principale dell’attività regolato dai commi 4 e 5 dell’art. 73 TUIR Italiano, il quale stabilisce che per oggetto principale si intende «l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto» e che, in mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto nelle forme di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, si deve aver riguardo «all’attività effettivamente esercitata».

Il 28 dicembre la web tax in versione light – vincoli fiscali solo per i servizi di pubblicità – destinata ad entrare in vigore dal primo gennaio, è stata posticipata al primo luglio, aprendo così la strada a un’eventuale, possibile revisione e armonizzazione della normativa a livello europeo.

Da parte sua Francesco Boccia ha continuato a difendere strenuamente il provvedimento sottolineando che, proprio a causa di questa “battaglia condotta dall’Italia”, il tema della tassazione dei colossi del web nei Paesi in cui operano è diventato “centrale per l’Unione europea”. Con lui nella difesa della web tax così come è passata in Senato anche l’editore Carlo De Benedetti e l’esperto di media digitali Andrea Pezzi. Tra le numerose voci contrarie il neo segretario del Pd, Matteo Renzi, che fino all’ultimo ne aveva invocato la sospensione, ma anche il Movimento 5 Stelle, Stefano Parisi, presidente di Confindustria digitale e Riccardo Donadon, presidente di Italia Startup.

È stata protocollata con numero CHAP(2014)00001 dalla Commissione europea la denuncia sulla web tax presentata da un privato cittadino, Marco Bazzoni. È quindi la numero uno sul tavolo della Ue la richiesta di avvio di una procedura per eventuale infrazione relativa alla norma che prevede l’obbligo di acquistare pubblicità online solo da chi possiede partita Iva italiana. Norma promossa da Francesco Boccia (Pd), approvata il 24 dicembre nell’ambito della Legge di Stabilità e successivamente fatta slittare a luglio dal Decreto Milleproroghe.

A presentare la denuncia alla Commissione, sostenendo che la web tax violerebbe alcune norme europee, è stato appunto Bazzoni, operaio metalmeccanico di Firenze, che già in passato è riuscito a far aprire una procedura di infrazione della Ue nei confronti dell’Italia per violazione delle direttiva europee sulla sicurezza sul lavoro.

Parlando al Corriere delle Comunicazioni, Marco Bazzoni ha fatto sapere di aver inviato per email il 29 dicembre una circostanziata notifica via email al segretario generale della Commissione europea sostenendo che la web tax, anche detta google tax o spot-tax, “viola in modo evidente la direttiva europea 2006/123/CEE, detta anche direttiva Bolkestein, all’articolo 16, comma 2 (si tratta della direttiva sulla libera circolazione di beni e servizi in Europa, ndr)”. Di conseguenza ha chiesto alla “Commissione Europea di aprire quanto prima una procedura d’infrazione contro l’Italia per violazione di tale direttiva”. A suo parere non è significativo che il “Decreto Milleproroghe approvato dal CdM in data 27 Dicembre 2013 abbia posticipato l’entrata in vigore della Web Tax al 1 Luglio 2014” perché, nella sua opinione, “la violazione della direttiva Bolkestein resta”.

La risposta della Commissione non si è fatta particolarmente attendere. Il 13 gennaio Bazzoni ha ricevuto l’attesa risposta: il dirigente incaricato gli ha comunicato che la sua lettera di denuncia è stata ricevuta e protocollata con numero CHAP(2014)00001. Ovvero è la prima dell’anno, in cima alla lista delle denunce da prendere in esame. Adesso gli addetti “provvederanno a esaminarla secondo il pertinente diritto dell’Unione” e informeranno Bazzoni “degli esiti dell’esame e dell’eventuale andamento del procedimento di infrazione”.

La Ue aveva già espresso forti perplessità sulla norma, promossa da Francesco Boccia (Pd), al momento della sua approvazione. Emer Traynor, portavoce del commissario europeo per la fiscalità e l’unione doganale Algirdas Šemeta, aveva osservato che la web tax “sembrerebbe contraria alle libertà fondamentali e i principi di non-discriminazione stabiliti dai trattati”. E il premier Enrico Letta, in quelle stesse ore, aveva sentito il dovere di segnalare il “bisogno di un coordinamento con le norme europee essenziali”.

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