L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm) mette un punto fermo su uno dei dossier più sensibili aperti dopo il riassetto della rete: ha accettato gli impegni proposti da FiberCop e Tim e ha dunque concluso il procedimento relativo al cosiddetto Master Service Agreement (MSA), l’accordo sottoscritto dalle due società a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024. Il passaggio arriva al termine di un percorso istruttorio e di un confronto articolato: gli impegni sono stati accolti dopo “un ampio processo di consultazione” che ha coinvolto a più riprese gli stakeholder, anche attraverso un market test, e con il contributo dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom). Il messaggio, sul piano regolatorio, è chiaro: la soluzione individuata punta a far convivere il dispiegarsi della concorrenza nei mercati al dettaglio e all’ingrosso con la necessità di preservare “i necessari incentivi agli investimenti futuri”.
L’istruttoria era stata avviata il 17 dicembre 2024 e guardava da vicino alcune clausole del MSA che, secondo l’Autorità, avrebbero potuto generare frizioni nel mercato. Il focus era su tre ambiti: i vincoli di esclusiva tra Tim e FiberCop per i servizi di accesso alla rete; la scontistica prevista da FiberCop sui prezzi di accesso; le condizioni di cessione degli indefeasable right of use (IRU) relativi ai rilegamenti in fibra ottica dedicati alla clientela business. In sostanza, l’Agcm temeva che il nuovo assetto contrattuale potesse produrre effetti “a cascata”, dalla struttura dell’offerta wholesale fino alle scelte dei clienti finali, incidendo sulla transizione tecnologica.
Le preoccupazioni esplicitate in sede di avvio dell’istruttoria erano infatti legate al rischio di possibili effetti restrittivi della concorrenza tanto nel mercato all’ingrosso quanto in quello retail, a un potenziale disincentivo agli investimenti futuri degli operatori di rete nelle infrastrutture FTTH e, punto cruciale in questa fase del mercato italiano, al tema del passaggio della clientela Tim dalla rete in rame a quella in fibra. Proprio qui si incrociano due obiettivi che spesso entrano in tensione: favorire la migrazione verso infrastrutture più performanti, evitando però che tale processo venga “guidato” da meccanismi contrattuali in grado di irrigidire la contendibilità della domanda o di rendere meno conveniente per terzi competere sulla rete e sui servizi.
Il contesto, del resto, è quello di un Paese “a più velocità” sul fronte delle reti ultrabroadband: l’Autorità richiama scenari diversi di sviluppo della rete nelle varie aree, con differenze in termini di tecnologie presenti e quindi di livello di concorrenza infrastrutturale. Da qui la scelta di intervenire non solo sulla concorrenza “statica”, ma anche su quella “dinamica”, cioè legata ai futuri investimenti. L’obiettivo dichiarato è incentivare la competizione sia dove la presenza di reti FTTH alternative è già significativa, sia dove la concorrenza è meno vivace e servono stimoli a nuovi investimenti, senza limitare la mobilità della domanda tra operatori.
È in questa chiave che vanno letti gli impegni accolti: riduzione significativa della durata delle esclusive e, nelle aree in cui la Ftth è ancora poco sviluppata, collegamento dell’esclusiva alla realizzazione di nuovi investimenti. Non solo. Le parti si sono impegnate anche ad apportare modifiche sostanziali a un meccanismo di intermediazione di FiberCop – inizialmente presente nel MSA – che interveniva nelle scelte di migrazione della clientela Tim. L’Autorità sottolinea l’esigenza di garantire a Tim “la necessaria autonomia”, eliminando il dubbio che quel meccanismo potesse disincentivare le scelte di migrazione. In parallelo, Agcm considera risolutivi gli impegni relativi alle modalità di applicazione degli sconti, un altro snodo delicato perché tocca direttamente la replicabilità delle offerte e l’equilibrio competitivo sul wholesale.
Nel complesso, la chiusura del procedimento segnala che l’Antitrust ha ritenuto gli aggiustamenti sufficienti a rimettere in carreggiata il MSA rispetto ai rischi paventati. Ma, soprattutto, indica che il regolatore della concorrenza ha voluto tenere insieme due dimensioni che nel mercato Tlcitaliano restano centrali: la contendibilità dell’accesso e la spinta agli investimenti in fibra, soprattutto nelle aree dove la dinamica infrastrutturale è più debole.
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La posizione di FiberCop: “asset imprescindibile” per la digitalizzazione
Sul fronte aziendale, FiberCop incassa la decisione con una lettura che mette l’accento sul ciclo di investimenti e sulla valenza strategica della rete. La società, in una dichiarazione, rimarca la soddisfazione per un esito che riconosce la necessità di proseguire nello sviluppo infrastrutturale: “FiberCop ha accolto con soddisfazione la decisione dell’autorità che ha tenuto conto della necessità di procedere con lo sviluppo della rete più avanzata e capillare d’Italia, un asset imprescindibile per la digitalizzazione del Paese”.
La frase, mantenuta nella sua formulazione originale, restituisce bene l’impostazione con cui FiberCop interpreta il passaggio: la rete come leva abilitante per la trasformazione digitale e, implicitamente, come elemento su cui evitare incertezze regolatorie prolungate. È un punto che, nel dibattito Tlc, torna ciclicamente: l’investimento in infrastrutture capital intensive come la FTTH richiede stabilità e visibilità; allo stesso tempo, però, la stabilità non può tradursi in meccanismi contrattuali che comprimano la concorrenza o limitino le opzioni di mercato, soprattutto in una fase in cui l’Italia deve ancora completare la transizione dal rame alla fibra.
In questo senso, l’accettazione degli impegni può essere letta anche come un tentativo di “normalizzazione” del quadro: evitare che l’MSA diventi un terreno di scontro permanente tra esigenze di industrial policy e tutela della concorrenza. La decisione dell’Agcm sembra puntare a una sintesi: consentire che lo sviluppo della rete prosegua – tema che FiberCop enfatizza – ma inserendo correttivi su esclusive, migrazioni e sconti per impedire che l’architettura dell’accordo produca vantaggi non contendibili o irrigidimenti strutturali nel wholesale.
La lettura di Intermonte: impegni per preservare concorrenza e incentivi agli investimenti
Dal punto di vista degli analisti, Intermonte ricostruisce in modo lineare il perimetro delle preoccupazioni iniziali e la logica delle modifiche. Nella sua sintesi, viene richiamato il cuore del problema: il rischio di effetti anticoncorrenziali, il possibile disincentivo agli investimenti FTTH e l’eventualità di condizionamenti nella migrazione dei clienti dalla rete in rame a quella in fibra. È, in pratica, la stessa triade evidenziata dall’Agcm all’avvio dell’istruttoria, ma riletta con l’ottica di mercato: dove un accordo wholesale può incidere su dinamiche competitive, scelte di capex e velocità della transizione tecnologica.
Intermonte osserva però che gli impegni presentati da Tim/FiberCop e accolti dall’Autorità vanno nella direzione di un riequilibrio: “riducono significativamente la durata delle esclusive (collegandole a nuovi investimenti nelle aree meno sviluppate), modificano il meccanismo di migrazione per garantire maggiore autonomia a Tim e introducono correttivi sugli sconti, con l’obiettivo di preservare concorrenza e incentivi agli investimenti.” Qui il punto non è soltanto la riduzione temporale in sé, ma il collegamento tra esclusiva e investimenti nelle aree meno sviluppate: un vincolo che diventa, almeno nelle intenzioni, una leva per far avanzare la copertura dove la concorrenza infrastrutturale è più debole.
L’altro elemento centrale è il tema migrazioni. In un mercato che deve completare il passaggio dal rame, la migrazione non è solo un processo tecnico: è anche una leva competitiva, perché determina su quale rete e con quale operatore si posizionano i clienti nel nuovo scenario. L’indicazione dell’Agcm – e la lettura di Intermonte – convergono su un principio: maggiore autonomia decisionale a Tim e riduzione di qualsiasi ambiguità su meccanismi che possano “orientare” le scelte di migrazione. In parallelo, i correttivi sugli sconti puntano a evitare che la leva prezzo sul wholesale alteri in modo eccessivo la contendibilità, soprattutto laddove altri operatori devono poter costruire offerte replicabili.
In prospettiva, l’esito dell’istruttoria potrebbe avere un impatto che va oltre il solo MSA: stabilisce un precedente su come l’Antitrust intenda valutare, dopo lo scorporo, le architetture contrattuali tra soggetti che restano centrali nella catena del valore Tlc. Il messaggio è che la concorrenza non si tutela soltanto ex post, guardando alle quote di mercato, ma anche ex ante, intervenendo sui “meccanismi” – esclusive, sconti, migrazioni – che possono plasmare la dinamica competitiva e il ritmo degli investimenti.













