REGOLE

Agcom, al via la consultazione sugli indennizzi per i disservizi online

L’Authority propone alcune modifiche alla delibera 2011: “Si rafforzano le tutele per gli utenti, con nuove disposizioni su ultrabroadband, indennizzi automatici e responsabilità”

Pubblicato il 26 Mag 2015

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Parte la consultazione pubblica sulla proposta di modifiche del “regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori” del 16 febbraio 2011 con la delibera n. 73/11/CONS. A deciderlo è stato il Consiglio dell’Agcom, presieduto da Angelo Marcello Cardani, relatore Antonio Preto.

“Con tale Regolamento spiegano da Agcom in una nota – l’Autorità, intervenendo nella disciplina di definizione delle controversie tra utenti ed operatori, ha risposto all’esigenza di assicurare uniformità di trattamento delle varie fattispecie di disservizio individuando un criterio minimo di calcolo per gli indennizzi dovuti, indipendentemente dall’operatore interessato, nonché un’adeguata commisurazione del dovuto in base alla gravità del disservizio”.

Alla luce dei primi quattro anni di esperienza applicativa del Regolamento, l’Agcom propone oggi alcune modifiche e integrazioni “per garantire una più efficace tutela per gli utenti. In tale direzione – recita il comunicato – sono previsti indennizzi maggiorati per i disservizi che coinvolgono clienti di reti a banda ultra-larga, al fine di garantire l’offerta di servizi con prestazioni elevate e, di conseguenza, spingere verso un maggiore utilizzo di tali servizi”.

“Si propone, inoltre – spiegano da Agcom – di rendere più operativo il meccanismo dell’indennizzo automatico prevedendo che quest’ultimo venga corrisposto dietro segnalazione del cliente e rinviando a una fase successiva l’eventuale accertamento delle cause del disservizio. Peraltro, nel caso in cui l’operatore non provveda a corrispondere quanto dovuto, al più tardi prima dell’avvio della procedura di conciliazione, l’utente avrà diritto a vedersi corrispondere gli importi indennizzatori stabiliti dal Regolamento in misura superiore a quella contrattualmente stabilita”.

“Infine – conclude il comunicato – sono messi a consultazione meccanismi volti a facilitare l’individuazione della responsabilità degli operatori per garantire un maggiore equilibrio in quelle situazioni, non infrequenti nella prassi, in cui l’operatore titolare del contratto con l’utente che ha patito il disservizio è tenuto a indennizzare il cliente a causa di un comportamento tenuto da un terzo operatore coinvolto nella vicenda. L’intervento di controllo ‘centralizzato’ dell’Autorità, da un lato rafforzerà la tutela dell’utente, che potrà identificare l’operatore responsabile del disservizio (pur continuando ad essere indennizzato dalla controparte contrattuale); dall’altro, consentirà all’operatore ‘danneggiato’ di chiedere all’Autorità l’accertamento della responsabilità tra operatori e di rivalersi, eventualmente, sull’operatore ‘terzo’ in misura proporzionale al disservizio arrecato”.

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