LE NORME

DL Bollette, semplificazione per i data center grazie agli emendamenti



Indirizzo copiato

Il Governo modifica il testo accogliendo le richieste parlamentari e di Ida (Italian data center association). Soddisfatto il presidente Rizkalla: “Riconosciuto il ruolo strategico delle infrastrutture digitali per la competitività”

Pubblicato il 1 apr 2026



data center e sistemi energetici, strategia italiana data center, servizi per data center, data center Italia
AI Questions Icon
Chiedi all'AI
Riassumi questo articolo
Approfondisci con altre fonti

Nel Decreto legge Bollette il governo accoglie gli emendamenti proposti in fase di conversione del testo in Aula e richiesti anche da Ida, l’Italian data center association, semplificando ulteriormente i processi autorizzativi.

Il presidente di Ida, Sherif Rizkalla, ha espresso la sua soddisfazione: “Accogliamo con favore l’esito delle votazioni sugli emendamenti all’articolo 8 del DL Bollette e l’approvazione in prima lettura alla Camera dei Deputati del provvedimento. Desideriamo esprimere un sincero ringraziamento a Governo e Parlamento per l’attenzione bipartisan dedicata al settore dei data center. Si tratta di un segnale importante di consapevolezza rispetto al ruolo strategico delle infrastrutture digitali per la competitività del Paese”.

Data center, l‘articolo 8 del DL Bollette

L’articolo 8 disciplina l’autorizzazione per la realizzazione e l’ampliamento dei data center. La disciplina ha tre obiettivi chiave: integrazione nel sistema elettrico, semplificazione amministrativa e accelerazione dei tempi.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l’autorizzazione per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati, come definiti dall’articolo 2, numeri 1), 2) e 3), del regolamento delegato (UE) 2024/1364 della Commissione europea del 14 marzo 2024, nonché delle relative reti di connessione di utenza di qualunque tensione, è rilasciata nell’ambito di un procedimento unico dall’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, ai sensi dell’articolo 7, commi 4-bis e 4-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Gli emendamenti approvati

A tale comma sono stati presentati gli emendamenti 8.2 Pastorella, Benzoni; 8.3 Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi; 8.4 Squeri, Pierro, Davide Bergamini, che prevedono la sostituzione delle parole “e l’ampliamento” con “l’ampliamento e l’esercizio”. In questo modo si specifica che l’Autorizzazione Unica include anche l’autorizzazione all’esercizio dei data center. In pratica, si specifica che l’Autorizzazione Unica include anche l’autorizzazione all’esercizio dei data center.

Sono inoltre introdotte le nuove formulazioni degli emendamenti 8.7 Dondi; 8.1 Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi; 8.12 Squeri, Pierro, Davide Bergamini; 8.14 Pastorella, Benzoni; 8.15 Peluffo, Pandolfo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, che inseriscono il comma 1-bis. Tale comma prevede che, ai fini di cui al comma 1, è sufficiente che la documentazione progettuale indichi una soluzione di connessione temporanea di rete in media tensione, fermo restando l’obbligo di integrare la soluzione definitiva secondo le modalità stabilite dall’autorità competente di cui al comma 1.

Questo significa che, ai fini dell’attivazione del Procedimento Unico, il proponente può indicare una connessione temporanea in media tensione, fermo restando l’obbligo di realizzare successivamente la connessione definitiva secondo le regole stabilite dall’autorità competente al procedimento unico.

Semplificazione della verifica di conformità ambientale

Il comma 3 del Decreto Bollette stabilisce che il proponente deve allegare all’istanza di autorizzazione unica tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per il rilascio delle autorizzazioni, intese, licenze, pareri, concerti, nulla osta e altri atti di assenso comunque denominati.

Tra questi sono inclusi quelli relativi all’autorizzazione integrata ambientale, alla valutazione di impatto ambientale, all’autorizzazione paesaggistica o culturale, all’utilizzo delle acque e alle emissioni atmosferiche.

Nei casi in cui i progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale, l’istanza deve contenere anche l’avviso al pubblico previsto dall’articolo 24, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, indicando inoltre tutti gli atti di assenso richiesti.

Su questo comma intervengono gli emendamenti 8.16 Steger, Manes; 8.17 Gnassi, Pandolfo, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo; 8.18 Ghirra, Bonelli, i quali aggiungono, al termine del primo periodo, le parole “ivi compresa la verifica di conformità urbanistica ai piani comunali”.

L’effetto è quello di integrare la documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione includendo anche la verifica di conformità urbanistica rispetto ai piani comunali.

Il commento di IDA e il nodo del regime transitorio

Apprezziamo in particolare l’ascolto delle istanze rappresentate da Ida nel corso dell’iter di conversione, che ha portato all’approvazione di due emendamenti fondamentali, ovvero: l’inclusione della fase di esercizio nel procedimento autorizzativo e la previsione, ai fini dell’autorizzazione, della possibilità di indicare una soluzione temporanea di connessione alla rete in media tensione”, ha commentato il presidente Rizkalla. “Tali modifiche rappresentano passi concreti verso una maggiore efficienza e realizzabilità dei progetti e rendono il quadro normativo più aderente alle esigenze operative del settore”.

Rizkalla ha aggiunto: “Guardiamo ora con fiducia alla fase attuativa e sarà fondamentale il continuo supporto delle istituzioni, con un coordinamento efficace tra i Ministeri e le diverse autorità coinvolte, al fine di accompagnare al meglio il periodo transitorio e garantire una piena ed omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio nazionale. In questo contesto, riteniamo che una più puntuale disciplina del regime transitorio, come quella proposta da Ida nel corso dell’iter parlamentare, avrebbe potuto rafforzare ulteriormente l’efficacia del provvedimento, assicurando maggiore chiarezza e continuità ai procedimenti in essere”.

Data center, una questione di competitività

“L’attuale obbligo di pareri incrociati per la realizzazione dei data center necessita oggi di una svolta. Pena: arrivare ultimi o addirittura perdere il treno per addestrare algoritmi e gestire gli enormi flussi di dati che vengono prodotti oggi. Una specifica misura del DL Bollette (D.L. 20 febbraio 2026, n. 21) prova a tracciare questa rotta”, aveva commentato nei giorni scorsi su CorCom Paul Simon Falzini di Police&Partners.

L’articolo 8 del decreto introduce una novità sostanziale, un procedimento unico per la realizzazione e l’ampliamento dei centri dati e delle relative reti di connessione. La competenza viene accentrata in capo all’Autorità che rilascia l’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) di livello almeno provinciale, ha spiegato Falzini.

L’utilizzo di strumenti autorizzativi semplificati e certi rappresenta senza dubbio un’opportunità di sviluppo delle infrastrutture e di attrazione degli investimenti. In un mercato globale, la rapidità di esecuzione è il primo fattore che determina dove un investitore decide di posare la “prima pietra” digitale.

Non è un caso che l’AGCM abbia recentemente acceso i fari sul Quantum Computing, sottolineando come questa tecnologia richieda investimenti massicci e infrastrutture fisiche uniche (Provvedimento AGCM n. 31872).

Le criticità attuative e il sovraccarico amministrativo

Tuttavia, i problemi arrivano nella fase di attuazione. Il termine di dieci mesi manca di meccanismi automatici, come poteri sostitutivi certi, che ne garantiscano il rispetto in caso di inerzia dell’Amministrazione.

C’è poi il nodo della “completezza della documentazione“. Il termine previsto dalla legge decorre solo dopo che gli uffici hanno verificato che la richiesta sia completa. L’assenza di termini anche per questa fase preliminare comporta il rischio che il procedimento rimanga in attesa di essere istruito per mesi.

Sotto il profilo organizzativo, poi, la misura non sembra accompagnata da un adeguato rafforzamento delle strutture amministrative coinvolte, già gravate da numerosi procedimenti anche per misure acceleratorie analoghe già previste per elettrodotti della Rete Nazionale (D.L. n. 239/2003), gasdotti e oleodotti (D.L. n. 57/2023), impianti di stoccaggio di rifiuti speciali (d.lgs. n. 31/2017), impianti da fonti rinnovabili (d.lgs. n. 387/2003), impianti off-shore (d.lgs. n. 190/2024) e interventi in Zone economiche speciali (D.L. 91/2017). Ciò potrebbe determinare un effetto congestione, soprattutto nelle amministrazioni territoriali.

Infine, l’assenza di una disciplina transitoria in favore di progetti già pendenti crea profili di incertezza che potrebbero frenare chi ha già scommesso sul Paese.

“In sede di conversione del decreto, il Legislatore avrà l’occasione di intervenire su queste criticità. Per far sì che l’Italia non sia solo un utente dell’AI, ma la sua casa fisica e strategica”, ha concluso Falzini.

guest

0 Commenti
Più recenti
Più votati
Inline Feedback
Vedi tutti i commenti

Articoli correlati

0
Lascia un commento, la tua opinione conta.x