LA DECISIONE

Garante Privacy: “Senza consenso niente profilazione utenti”

Bocciata la richiesta di una telco per il monitoraggio dei clienti in base alla navigazione Internet. Via libera invece alla stessa procedura applicata alla tv interattiva previa richiesta consenso

Pubblicato il 16 Lug 2013

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Il Garante della Privacy non ha ritenuto lecita una nuova modalità di profilazione dei clienti proposta da una società di telecomunicazioni basata sul monitoraggio della loro navigazione Internet. Ha invece dato alla stessa società il via libera – ma a precise condizioni – a un sistema finalizzato ad analizzare le attività dei clienti dei servizi di Tv interattiva.

Nel primo caso l’Autorità ha risposto a una richiesta di verifica preliminare nell’ambito della cosiddetta pubblicità comportamentale (targeted advertising) e dei servizi personalizzati su Internet: la società fornitrice del servizio di connessione chiedeva di poter analizzare il comportamento online dei navigatori, senza aver acquisito il loro consenso, al fine di proporre pubblicità mirate. La compagnia sosteneva di poter procedere a tale trattamento in quanto i dati personali dei singoli utenti, prima di essere utilizzati, venivano resi anonimi e solo in seguito analizzati. Dai riscontri del Garante è però emerso che il processo che avrebbe dovuto celare l’identità del cliente era per sua natura reversibile, tanto che i servizi di profilazione svolti dalla società telefonica avrebbero potuto consentire di proporre all’utente offerte calibrate proprio sulla sua vita online. L’Autorità ha quindi vietato l’attivazione del progetto che, così come presentato, potrebbe effettuarsi solo con la preventiva acquisizione dello specifico consenso degli utenti e, comunque, sempre previa verifica preliminare da parte del Garante sul rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e correttezza del trattamento dati.

La stessa telco aveva sottoposto al Garante un’altra verifica preliminare nella quale chiedeva invece di poter monitorare – per finalità commerciali, pubblicitarie e di customer care – l’attività degli abbonati ai servizi di Tv interattiva. La società proponeva in particolare di analizzare, una volta richiesto il loro consenso, i dati trasmessi sul cosiddetto “canale di ritorno”, ovvero la connessione che consente all’utente di interagire con la piattaforma Tv per accedere a programmi, scrivere messaggi o commenti, configurare specifiche funzionalità e servizi. In questo caso, il Garante ha approvato il progetto: la società dovrà comunque adottare precise misure a tutela della privacy delle persone interessate. L’analisi dei dati, ad esempio, non potrà scendere a livelli di dettaglio eccessivi, ma dovrà limitarsi a creare gruppi di profilazione basati su macrocategorie di consumo (ad esempio film d’azione, commedie, ecc. ecc.) e con un periodo di analisi non inferiore alla settimana. I dati sensibili – come i gusti sessuali o gli orientamenti politici del cliente – potranno essere usati solo se strettamente connessi a uno specifico bene o prodotto richiesto dall’utente e comunque solo dopo aver ottenuto il consenso scritto dell’interessato e la specifica autorizzazione dell’Autorità.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha anche rilevato che la società utilizzerebbe per analizzare le abitudini dei clienti della tv interattiva la stessa piattaforma software usata per i clienti del servizio fonia. Tale sistema – pur adottando forme di mascheramento dei dati identificativi dei clienti – consentirebbe di incrociare i dati dei vari servizi, con il rischio di diventare uno strumento particolarmente invasivo e sicuramente sproporzionato rispetto alle finalità prospettate dalla società. Per questo motivo l’Autorità ha chiesto l’adozione di ulteriori misure di sicurezza e accorgimenti che impediscano forme di “profilazione incrociata” tra gli utenti telefonici e quelli televisivi.

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