L'ANALISI

Libro unico del lavoro, scatta l’ora digitale. Ma si rischia il caos

Dal 1° gennaio 2018 a regime le norme che regolano la gestione telematica dei documenti. Ma c’è ancora da fare chiarezza sulla trasmissione delle informazioni al ministero del Lavoro e sulle modalità di conservazione dei dati

Pubblicato il 01 Mar 2017

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Differita di 1 anno – 01.01.2018 – la messa a regime dei dettati dell’art 15 e 16 del D.Lgs. 151/2015. La problematica non è da poco, il legislatore in soli 2 articoli e commi di poche righe ha innescato una rivoluzione operativa e culturale epocale dagli esiti assolutamente imprevedibili e dal nome “Lul telematico” – Libro Unico del Lavoro – assolutamente sconosciuto.

Art. 15 – Libro Unico del Lavoro – “1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.” Per prima cosa non esiste una modalità di tenuta telematica del Lul e di nessun altro documento; la telematica è una modalità di trasmissione e non di tenuta o conservazione del documento. Traspare quindi lapalissianamente la confusione terminologica del legislatore, ignaro della differenza fra tenuta e conservazione, ovvero inconsapevole di quando comincia la tenuta e quando comincia la fase conservativa; eppure egli stesso usa entrambi i termini.

Che volesse scrivere “è trasmesso” anziché “è tenuto”? La tenuta ha inizio nell’istante in cui il documento, di cui è obbligatorio il processo di formazione secondo rigidi connotati imposti ope legis (numerazione, cronologia, vidimazione, contenuto, etc), viene emesso; e cosa significa emesso? Significa portato a conoscenza del mondo, reso pubblico ai terzi soggetti interessati; è il momento in cui esce dalla sfera conoscitiva riservata al singolo emittente. La fase di “tenuta” dura per tutto il periodo in cui i dati contenuti nel documento fanno parte di un contesto, fiscale o previdenziale o altro, ancora in corso e in via di definizione o di invio Istituzionale o, se successivo, al momento in cui comincia la fase di conservazione. Così la tenuta della fattura dura per tutto il periodo in cui è aperto (in corso) il periodo d’imposta e fino al momento d’invio dell’ultima dichiarazione fiscale o, se successivo, del momento in cui termina il processo di messa in conservazione; il Libro unico del Lavoro fino all’invio della Certificazione Unica che ne comprende i dati chiudendone il cerchio.

La fase conservativa digitale o elettronica, che dir si voglia, in quanto in quella analogica è difficilmente discernibile la fase tenutaria da quella conservativa (nel momento in cui emetto e stampo un documento numerandolo e datandolo a rigor di legge ne determino anche l’inizio della fase conservativa), comincia, invece, nel momento in cui è il legislatore a pretenderne la sottomissione al relativo processo di cui alla legge generale o a quella speciale. Ad esempio per la fattura comincia in un momento qualsiasi entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, per il Lul entro la fine del mese successivo a quello di riferimento. La fase tenutaria e conservativa possono pertanto sovrapporsi.

Il primo comma dell’art. 15 sembra quindi imporre la trasmissione al Ministero del Lavoro del Libro Unico del Lavoro, in qualità di documento, fin dal momento della sua emissione. Ma quale sarebbe lo scopo? Il più nobile sarebbe certamente quello della possibilità di effettuare, perché queste sono le enormi potenzialità offerte dal digitale, analisi, statistiche, controlli anche incrociati (ma sono lustri che se ne parla e non ne ho mai visto uno serio) dei più disparati tendenti a scovare i “furbetti” e le relative “furbate” elusive ed evasive o le anomalie.

Da non sottovalutare altresì che, ai sensi del D.Lgs 82 del 2005, la tenuta dei documenti digitali si perfeziona con l’apposizione di una firma elettronica avanzata da parte dell’emittente, con la conseguenza che la disposizione di cui al comma 1 potrebbe significare l’estensione generalizzata dell’obbligo di firma elettronica di ogni Lul emesso.

“2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”

Letto attentamente il secondo comma sorge il dubbio se debba essere considerato strettamente legato al primo comma o se debba vivere di vita propria. Come mai il legislatore non dice espressamente che il Decreto Ministeriale serve a stabilire le modalità di ciò che sancisce il comma 1 che impone solo la tenuta presso il Ministero del Lavoro e non anche la conservazione e addirittura l’aggiornamento e l’interoperabilità dei dati contenuti nel Libro Unico del Lavoro? Sono alquanto preoccupato ma nello stesso tempo anche fiducioso. Preoccupato perché ho il timore che i funzionari del Ministero del Lavoro possano, attraverso un D.M., arrogarsi poteri e deleghe loro non concesse dal legislatore creando più confusione che altro; sollevato perché si parla di Interoperabilità dei dati il che potrebbe significare che i diversi sistemi delle Istituzioni finalmente colloquiano e, con un unico invio telematico, quello appunto dei dati contenuti nel Lul, vengono soddisfatte e sostituite tutte le comunicazioni attualmente richieste (uniemens, certificazione unica e c.); conoscendo però i miei “Polli” ho una strana brutta sensazione; continuando però la lettura, ritorno confortato dall’utilizzo della locuzione “aggiornamento… dei dati contenuti nel libro unico del lavoro” che ha un senso solamente se avviene, come nel mondo Uniemens, C.U. etc, una comunicazione e conservazione di dati e non di documenti. Ma quanti Milleproroghe dovremo subire prima che tutto ciò diventi realtà?

Art. 16 “Comunicazioni telematiche”:

“1. Tutte le comunicazioni in materia di rapporti di lavoro, collocamento mirato, tutela delle condizioni di lavoro, incentivi, politiche attive e formazione professionale, ivi compreso il nulla osta al lavoro subordinato per cittadini extracomunitari nel settore dello spettacolo, si effettuano esclusivamente in via telematica secondo i modelli di comunicazione, i dizionari terminologici e gli standard tecnici di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 dicembre 2007, n. 299.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuate le comunicazioni di cui al comma 1 e si procede all’aggiornamento dei modelli esistenti, al fine di armonizzare e semplificare le informazioni richieste.

3. All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.”

Questo, invece, sempre che ottenga un adeguato rispetto e dignitoso futuro, è un ottimo articolo perché finalmente, anche per il mondo del lavoro, si comincia a parlare di “dizionari terminologici”, cioè di una tassonomia unica, di una sorta di XBRL del lavoro (chiamiamolo XJRL -eXtensible Job Reporting Language) tanto per rimanere in linea con il parallelo, ma a volte intersecante, ambito contabile (anzi usiamone la medesima Tassonomia se si parla del medesimo dato). Una tassonomia unica dei dati che riguardano il rapporto di lavoro cui tutti gli stakeholder devono conformarsi per permettere l’integrabilita’ fra i sistemi e la benedetta interoperabilita’ dei dati. Ma v’immaginate se presso l’Inps, l’Inail, l’Agenzia delle Entrate, il Ministero del Lavoro anche tramite i sistemi Regionali, etc., la data di decorrenza giuridica del rapporto, o il codice fiscale del dipendente o l’imponibile Inps del mese, avessero il medesimo ed univoco termine informatico o codice tassonomico?

Non solo da consulente del lavoro assai proteso alla digitalizzazione dei processi di lavoro e alla interoperabilità delle varie fonti di approvvigionamento delle informazioni, ma anche da produttore informatico, ed ovviamente da cittadino, auspico che ciò ottenga la massima considerazione da parte degli organi preposti anche se, sia il terzo comma relativo alle risorse zero destinate che certe forze dagli interessi contrapposti, saranno un serio ostacolo a questa ulteriore occasione di evoluzione digitale di questo Paese.

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