IL PROVVEDIMENTO

Net neutrality e libero accesso ai software, Camera al voto

La Commissione Trasporti e Tlc vota il provvedimento firmato Quintarelli. Si punta a garantire agli utenti la possibilità “di reperire liberamente contenuti, servizi e applicazioni legali, su qualunque piattaforma, senza alcun condizionamento da parte del gestore”. Il deputato: “E’ una questione di diritti fondamentali”

Pubblicato il 07 Lug 2016

F.Me

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Promuovere la concorrenza, tutelando la libera scelta del cliente e porre regole chiare su temi come il traffic management, lo zero rating e le applicazioni usate. È questo lo scopo della proposta di legge, che porta la firma del deputato del Gruppo Misto Stefano Quintarelli, che punta a qualificare “il servizio di accesso a internet al fine di evitare ex ante offerte commerciali ingannevoli e stabilisce i limiti della gestione del traffico praticabile dagli operatori e delle relative modalità di offerta commerciale, nel rispetto del principio che la scelta di eventuali prestazioni deve essere effettuata liberamente dall’utente”. Il provvedimento è in calendario per l’approvazione alla Camera oggi 7 luglio e poi passerà al Senato per l’ok definitivo.

Inoltre intende fissare “il diritto degli utenti di reperire liberamente contenuti, servizi e applicazioni legali, su qualunque piattaforma, senza alcun condizionamento da parte del gestore”.

All’articolo 2 del progetto di legge, che ha iniziato il proprio percorso lo scorso 6 maggio, si legge che “un servizio fornito da un operatore che consente l’accesso a una porzione o a un sottoinsieme di servizi della rete internet non può essere qualificato nell’offerta commerciale al pubblico, né direttamente né indirettamente” descrivendolo come “servizio di accesso alla rete internet o con denominazioni idonee a far ritenere che il servizio garantisce l’accesso alla rete internet”. Ovvero bisogna esplicitare che il servizio di accesso non è alla rete internet, ma “solo a un sotto insieme dei servizi e siti internet”.

Né, si legge ancora nel progetto di legge in relazione ai limiti della gestione del traffico, è consentito agli operatori “ostacolare” o “rallentare rispetto alla velocità alla quale sarebbe fornito a un utente nella stessa area avente la medesima capacità di banda e con accesso illimitato alla rete internet, l’accesso ad applicazioni e servizi internet”.

Al divieto si applica comunque l’eventuale deroga in base alla quale le misure devono essere “necessarie”, “comunque per brevi periodi”, e per ragioni relative a: riduzione degli “effetti della congestione del traffico nella rete internet”; “preservare l’integrità e la sicurezza della rete”; limitare la “trasmissione a un utente finale di comunicazioni non richieste, previo consenso dello stesso utente; l’attuazione “di un provvedimento legislativo applicabile all’utente o al sito ovvero a un ordine del tribunale competente”.

Nella proposta di legge si specifica anche che gli operatori “possono commercializzare servizi a valore aggiunto di prioritarizzazione di classi di traffico nella rete di accesso per soddisfare una richiesta dell’utente riguardante il proprio segmento di rete di accesso”.

In questo caso “la richiesta dell’utente deve essere liberamente espressa, sottoscritta, anche online, oggetto di un separato accordo tariffario e contrattuale rispetto al contratto di abbonamento alla rete internet”. In ogni caso “l’accesso best effort alla rete (cioè il ‘normale’ accesso a internet; Ndr) deve in ogni caso costituire l’offerta base degli operatori sulla quale fornire eventuali prestazioni aggiuntive di gestione differenziata del traffico”.

Infine, in materia di libero accesso a software, contenuti e servizi, la proposta di Quintarelli prevede, per gli utenti, “il diritto di reperire online in formato idoneo alla piattaforma tecnologica desiderata e di utilizzare a condizioni eque e non discriminatorie software, proprietario od open source, contenuti e servizi legali di loro scelta” e di “reperire, indipendentemente dalla piattaforma tecnologica utilizzata, contenuti e servizi dal fornitore di propria scelta alle condizioni, con le modalità e nei termini liberamente definiti da ciascun fornitore”. Così come è stabilito il diritto di “disinstallare software e di rimuovere contenuti non di loro interesse dai propri dispositivi”.

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