SAFE HARBOR

Privacy, decade l'”Approdo sicuro”: allerta alle aziende italiane

Il Garante: le imprese devono mettere in campo altri strumenti per tutelare i cittadini nell'”export” di dati verso gli Usa. Disponibili le clausole contrattuali standard o le Binding Corporate Rules (all’interno del Gruppo). In vista incontri con le associazioni di categoria

Pubblicato il 06 Nov 2015

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Il Garante per la privacy ha dichiarato decaduta l’autorizzazione emanata a suo tempo con la quale si consentivano i trasferimenti di dati verso gli Stati Uniti sulla base del cosiddetto accordo “Safe Harbor“. Per poter trasferire dati oltreoceano, società multinazionali, organizzazioni e imprese italiane dovranno di conseguenza ricorrere alle altre possibilità previste dalla normativa sulla protezione dei dati personali.

Il provvedimento (in corso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale) è stato adottato dal Garante a seguito della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, che ha dichiarato invalido il regime introdotto in virtù dell’accordo “Approdo sicuro” (Safe Harbor), facendo venire meno il presupposto di legittimità per il trasferimento negli Usa di dati personali dei cittadini europei per chi utilizzava questo strumento. La decisione presa dal Garante è in linea con quanto concordato nelle settimane scorse nell’ambito del Gruppo che riunisce le Autorità della privacy dell’Ue.

In attesa delle prossime decisioni che verranno assunte in sede europea, le imprese potranno dunque trasferire lecitamente i dati dei cittadini italiani solo avvalendosi di strumenti quali, ad esempio, le clausole contrattuali standard o le regole di condotta adottate all’interno di un medesimo gruppo (le cosiddette BCR, Binding Corporate Rules).

L’Autorità si è comunque riservata di effettuare controlli per verificare la liceità e la correttezza del trasferimento dei dati da parte di chi esporta i dati.

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