DAL 1° GENNAIO

Processo amministrativo, addio alla carta: ricorsi e atti “online-only”

Dal 1° gennaio operative le nuove norme per le cause al Tar e Consiglio di Stato. Copia cartacea di cortesia in vigore fino al 2018, dododiché andrà definitivamente in pensione. Pec e firma digitale obbligatori per gli avvocati. E per i cittadini “totem” telematici nei tribunali

Pubblicato il 02 Gen 2017

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Lo scoccare del nuovo anno fa il paio con il debutto del processo amministrativo “online-only”. Dal 1° gennaio la presentazione – al Tar e Consiglio di Stato – dei nuovi ricorsi e la relativa acquisizione da parte delle cancellerie potrà essere effettuata esclusivamente per via telematica. Dopo ben quattro rinvii le nuove regole entrano dunque in vigore anche se bisognerà aspettare fino a gennaio del 2018 per l’abbandono definitivo della carta. Di qui a un anno infatti la copia online sarà affiancata da quella cartacea di cortesia. La modalità cartacea resta inoltre in vigore per le cause già in corso, ossia quelle incamerate antecedentemente al primo gennaio 2017.

Per l’avvio del nuovo corso è stata effettuata una sperimentazione di circa un mese e mezzo (conclusasi a fine novembre scorso) che ha consentito di “rodare” la macchina del Pat e di dare vita alla Direzione generale di Informatica e Statistica, una struttura formata da 53 addetti (tre dirigenti e 50 funzionari) nonché di attivare un help desk dedicato per fornire assistenza agli avvocati. Quest’ultimo, creato in occasione della fase di test sarà operativo per gestire al meglio il debutto del nuovo corso. E ancora: presso ogni Tar è prevista una postazione che consentirà di presentare il ricorso telematico in loco a coloro che decidono di non farsi assistere da avvocati durante i procedimenti e non sono dotati degli strumenti informatici per procedere autonomamente con la presentazione dei ricorsi. I ricorsi andranno infatti inviati via Pec, obbligatoria per gli avvocati, nonché essere firmati in digitale (procedura obbligatoria per la sottoscrizione dei nuovi atti).

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