Smart working, Tagliavini: “Se volontario condannato all’insuccesso”

La delega del Governo è inadeguata rispetto ai tempi: il lavoro agile non deve essere una scelta ma un condizione applicabile se le esigenze produttive lo richiedono. L’analisi del consigliere nazionale Federmanager

Pubblicato il 10 Mar 2016

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Vista la legge n° 191 del 1998, visto l’art.24 del Contratto Nazionale di Lavoro del 16 Maggio 2001, vista la delibera A.I.P.A. del 31 Maggio 2001, visto il “ Piano triennale di Azioni Positive 2007-2009,visto il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, vista la disciplina per l’attivazione del Telelavoro del 29 Novembre 2013, visto l’art. 14 della legge 7 Agosto 2015 n° 24, mi aspettavo che il Disegno di legge 22/01/2016 relativo alle misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi di lavoro subordinato” contenesse disposizioni più “ coraggiose.

Ritengo infatti che il DDL collegato alla Legge di Stabilità non contenga elementi significativi di novità rispetto a quanto già proposto, oltre due anni fa, dal disegno di legge Mosca, Saltamartini e altri. Tre sono in particolare gli aspetti che credo caratterizzino l’attuale norma come inadeguata ai tempi ed alle esigenze di una società sempre più “ Smart oriented”. Il primo è quello della Volontarietà. In più di un’occasione sono ritornato su questo concetto evidenziando che il principio della volontarietà crea un discrimine di fatto e condiziona fortemente l’applicazione diffusa di moderne modalità di lavoro.

Chiamiamolo telelavoro, smart working, lavoro agile, chiamiamolo come vogliamo ma l’importante è che si superino quelle barriere culturali che tendono a classificare categorie differenziate di lavoro. Applicare il modello di lavoro cosiddetto “smart” su base volontaria, equivale a decretarne l’insuccesso. Quindi non una scelta ma una condizione applicabile ove le esigenze organizzative e di produttività lo richiedano.

Un secondo limite è quello che si tende a considerare come “mercato” di riferimento privilegiato, quando non esclusivo, quello delle imprese private che per prime appunto hanno introdotto metodologie di telelavoro nelle proprie organizzazioni. Al contrario, considero di estrema importanza l’insufficiente enfasi data dalla disciplina legislativa nei confronti dei variegati settori della PA centrale e locale. A oltre tre milioni di dipendenti pubblici che almeno nel 30% dei casi non hanno un rapporto diretto e continuativo con l’utenza, l’applicazione di modalità di telelavoro dovrebbe rappresentare un vera priorità.

E’ stato infatti documentato e più volte posto all’attenzione dei vari governi succedutisi negli ultimi anni che se per un quarto dei dipendenti della PA fossero applicati criteri di telelavoro si potrebbero ottenere economie di scala valutabili in quattro miliardi di euro all’anno. Il terzo punto sul quale ritengo che con la nuova disciplina non si sia fatto alcun passo in avanti è quello relativo ai criteri di Incentivazione. L’art. 21 del Disegno di legge recita: gli incentivi di carattere fiscale e contributivo riconosciuti in relazione agli incrementi di produttività ed efficienza del lavoro, fermo restando l’importo delle risorse stanziate, spettano anche quando l’attività lavorativa sia prestata in modalità di lavoro agile”.

Non si coglie, a mio avviso, l’occasione per incentivare, in maniera significativa, l’adozione di innovative forme di lavoro che avrebbero, come risultato, quello di creare nuove figure professionali con ricadute positive relativamente all’inserimento nel mondo del lavoro delle nuove generazioni e determinare i prerequisiti per progettare e realizzare effettivi modelli di città e comunità intelligenti.

Per concludere, speravo che un Governo che dichiara di puntare al digitale e che pone il Job act al centro di più ampie riforme in tema di lavoro prestasse, su questa materia fortemente legata all’innovazione di processo, maggiore attenzione.

Forse si è persa l’ennesima occasione.

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