INVESTMENT COMPACT

Startup, allarme dei notai: “Nuove norme mettono a rischio la legalità”

L’Investment Compact prevede la possibilità di costituire un’impresa senza dover ricorrere al notaio. Ma il Consiglio Notarile di Milano mette in guardia: “Così sarà più facile il furto di identità”. Intanto il Mise lavora al decreto attuativo

Pubblicato il 13 Apr 2015

Federica Meta

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Con la norma che permette di costituire una startup senza ricorrere al notaio la legalità è a rischio. A lanciare l’allarme è il Consiglio Notarile di Milano. In una nota inviata a CorCom i notai evidenziano le criticità dell’Investment Compact .

Nel dettaglio nell’articolo 10-bis della legge 24 marzo 2015 si legge che “l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”. Leggendo l’art. 24, di cui sopra, relativo alla firma digitale, al punto 2 emerge la specifica che l’apposizione di firma digitale integra e sostituisce l’apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere a ogni fine previsto dalla normativa vigente.

Quel provvedimento “elimina il controllo di legalità sul contenuto dell’atto e la verifica sull’identità e legittimazione delle parti spiega la nota – di conseguenza, mina la certezza giuridica e la stessa affidabilità del Registro delle Imprese e rende agevole la costituzione di società a ridotto tasso di trasparenza, in contrasto con la normativa antielusione e antiriciclaggio”.

Secondo i notai milanesi, inoltre, la norma contrasta con la normativa comunitaria, che prevede per le società o un controllo preventivo, di natura amministrativa o giudiziaria, o la stipula per atto pubblico (notarile) dell’atto costitutivo e delle successive modifiche.

“Inoltre va sottolineato come il riconoscimento della qualifica di start up innovativa avviene mediante una verifica successiva all’iscrizione nel Registro Imprese – precisa il Consiglio – Pertanto, qualora detta qualifica venisse negata, ci si troverebbe con una società dotata di personalità giuridica, ma priva dei requisiti che ne consentono la costituzione in tale forma semplificata, con conseguente nullità della stessa”.

“Proprio sul controllo preventivo di legalità, oltre che sull’autenticità degli atti, si fonda l’affidabilità del Registro delle Imprese (elemento di competitività del Paese, come riconosciuto anche dal rapporto Doing Business della World Bank , che ci distingue rispetto ai paesi anglosassoni, nei quali le risultanze dei registri delle società sono prive di valore legale), nonché il ridottissimo tasso di contenzioso giudiziario (con conseguenti risparmi di spesa per la collettività)”, concludono i notai.

In queste settimane il ministero dello Sviluppo economico sta lavorando all’elaborazione del decreto che istituisce il modello uniforme sulla costituzione e modfica di imprese innovative che sostituisce la firma del notaio.

“Il ministero sta lavorando all’elaborazione di una norma attuativa che istituisca un modello standard, un atto costitutivo tipizzato che consenta la corretta applicazione della Legge n°33 del 24 marzo 2015 – dicono dal Mise a CorCom– Proprio la prevista eliminazione dell’intervento del notaio (con la sua funzione di minuzioso controllo) nella costituzione e nelle successive modifiche delle startup innovative, impone in questo lavoro una più che meticolosa attenzione alla sicurezza, onde evitare, per esempio, fenomeni di riciclaggio o di altri comportamenti illegali. Per essere ben svolto, questo compito richiederà tempi sicuramente non brevissimi”.

L’atto costitutivo e le successive modificazioni dovranno essere redatti secondo un modello uniforme che sarà adottato, appunto, con decreto del Mise. L’operatività della nuova norma è subordinata, a questo punto, solo alla messa a disposizione del modello. Una volta disponibile, dovrà essere compilato e firmato digitalmente dai soci. Poi, a cura degli stessi, dovrà essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese. Resta comunque la possibilità per le imprese di passare dal notaio se ritenuto opportuno e di inserire condizioni particolari negli atti costitutivi.

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