AGENZIA DELLE ENTRATE

Startup, più paletti per accedere agli incentivi

Tra i due terzi dei lavoratori altamente qualificati, richiesti alle imprese per poter usufruire degli incentivi, devono annoverarsi anche i soci amministratori e gli stagisti retribuiti. Escluse invece le partite Iva. Lo stabilisce una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 15 Ott 2014

Startup, più paletti per accedere agli incentivi

Il requisito della forza lavoro altamente qualificata pari ad almeno 2/3, necessario per essere definite Start-up Innovative, si intende per numero di lavoratori e non è legato alla retribuzione. Sono queste le precisazioni contenute nella Risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una richiesta sulla corretta interpretazione del Decreto Sviluppo Bis (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012).

Tra i requisiti della startup innovativa c’è infatti quello previsto dalla lettera h, n.2, comma 2: “l’mpiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo della pianta organica si possono comprendere anche gli amministratori-soci, ma solo se retribuiti come impiegati o collaboratori e gli stagisti ma solo se remunerati. Non si possono annoverare invece i consulenti a Partita Iva.

Per quanto riguarda gli amministratori soci, l’impiego di personale qualificato può avvenire “a qualunque titolo”, quindi nel novero rientra anche la figura del socio-amministratore. Però, osserva l’Agenzia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi da quella di “impiego”. Quindi il socio-amministratore può essere calcolato se è un socio lavoratore, o comunque il suo lavoro è retribuito. Se invece il socio ha l’amministrazione della società, ma non è in essa impiegato, non può essere conteggiato ai fini del rispetto del requisito dei due terzi. Conformemente a questa interpretazione, anche gli stagisti possono essere inclusi se percepiscono una remunerazione, mentre i consulenti esterni a partita Iva no, perché non sono né dipendenti né collaboratori.

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