AGENZIA DELLE ENTRATE

Startup, più paletti per accedere agli incentivi

Tra i due terzi dei lavoratori altamente qualificati, richiesti alle imprese per poter usufruire degli incentivi, devono annoverarsi anche i soci amministratori e gli stagisti retribuiti. Escluse invece le partite Iva. Lo stabilisce una risoluzione dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicato il 15 Ott 2014

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Il requisito della forza lavoro altamente qualificata pari ad almeno 2/3, necessario per essere definite Start-up Innovative, si intende per numero di lavoratori e non è legato alla retribuzione. Sono queste le precisazioni contenute nella Risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate, in risposta a una richiesta sulla corretta interpretazione del Decreto Sviluppo Bis (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012).

Tra i requisiti della startup innovativa c’è infatti quello previsto dalla lettera h, n.2, comma 2: “l’mpiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale”.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, nel calcolo della pianta organica si possono comprendere anche gli amministratori-soci, ma solo se retribuiti come impiegati o collaboratori e gli stagisti ma solo se remunerati. Non si possono annoverare invece i consulenti a Partita Iva.

Per quanto riguarda gli amministratori soci, l’impiego di personale qualificato può avvenire “a qualunque titolo”, quindi nel novero rientra anche la figura del socio-amministratore. Però, osserva l’Agenzia, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi da quella di “impiego”. Quindi il socio-amministratore può essere calcolato se è un socio lavoratore, o comunque il suo lavoro è retribuito. Se invece il socio ha l’amministrazione della società, ma non è in essa impiegato, non può essere conteggiato ai fini del rispetto del requisito dei due terzi. Conformemente a questa interpretazione, anche gli stagisti possono essere inclusi se percepiscono una remunerazione, mentre i consulenti esterni a partita Iva no, perché non sono né dipendenti né collaboratori.

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